La Suprema Corte (sentenza 17 gennaio 2019, n. 1115) ha accolto le ragioni di una nota casa di spedizioni internazionali, ritenendo necessario il contraddittorio preventivo tra Dogana e operatore quando la rettifica riguarda il valore di transazione della merce importata.

La sentenza della Cassazione esprime principi di particolare interesse sul tema e offre lo spunto per precisare i presupposti che legittimano la rideterminazione del valore da parte dell’Amministrazione, con particolare attenzione all’utilizzo dei dati statistici raccolti in banche dati.

Nel caso di specie, l’Ufficio ha rideterminato il valore di transazione utilizzando unicamente i valori espressi dalla propria banca dati. Tale sistema è stato ritenuto non idoneo ad individuare con precisione i beni oggetto della comparazione, né loro provenienza, né, più in generale, il criterio adottato per la raccolta dei dati, poiché l’operatore non ha la possibilità di accedere alla banca dati e verificare l’attendibilità delle informazioni raccolte.