A quasi un anno dalla prima sentenza, un argomento che non finisce mai di stupire è quello della tassazione doganale delle royalties dovute al fornitore estero indipendente dal titolare del marchio, per cui si segnalano importanti sviluppi della Corte di Cassazione e della giurisprudenza di merito.
Le più recenti sentenze della Corte di Cassazione, in linea con gli orientamenti internazionali ed europei, non esprimono criteri di individuazione della “condizione di vendita” o del “controllo sul produttore”, facendo proprio il principio secondo cui, trattandosi di una verifica attinente il merito dei rapporti intercorrenti tra le parti, essa è di competenza delle Commissioni tributarie (Cass., 11 ottobre 2018, nn. 25214, 25216).
Non mancano le novità anche dalle Commissioni tributarie, considerata la frequenza con cui il tema viene affrontato dai giudici di merito.
Se, da un lato, continua a consolidarsi l’indirizzo della giurisprudenza milanese sulla definizione del concetto di “controllo”, dall’altro non mancano segnalazioni di sentenze che sovrappongo il “controllo di qualità” al “controllo sul produttore”.
Si inserisce nel primo indirizzo la recente sentenza 21 dicembre 2018, n. 5969, con cui la Commissione tributaria provinciale di Milano, dopo un’attenta disamina dei rapporti contrattuali tra le parti, ha escluso la sussistenza di un controllo rilevante sul produttore in presenza di meri accordi commerciali finalizzati alla tutela del marchio. Rilevante, per i giudici, è stato anche il fatto che i fornitori esteri producessero articoli per società concorrenti, circostanza considerata, di per sé, incompatibile con un’effettiva ingerenza della licenziante nelle politiche aziendali del fornitore.
Diversamente, alcune pronunce di merito, senza indagare circa l’effettiva portata dei poteri di controllo attribuiti alla licenziante dall’accordo di licenza, hanno concluso per la daziabilità delle royalties in presenza di un mero controllo sulla qualità della produzione (Comm. trib. prov. Milano, 7 giugno 2018, n. 2587).