La Corte di Cassazione ha chiarito che, ai fini dell’applicabilità del regime di non imponibilità Iva al noleggio di imbarcazioni ai soci, non è determinante il criterio della “prevalenza” dell’utilizzo del natante da parte del socio (Cass. pen., sez. III, 28 novembre 2018, n. 53319).
Secondo quanto affermato dai giudici di legittimità, il beneficio dell’esenzione Iva di cui usufruiscono le attività commerciali di noleggio o locazione di imbarcazioni (art. 8 bis, c. 1, lett. a, d.p.r. n. 633 del 1972) deve essere fruibile anche dal socio che noleggi uno yacht, purché a prezzo di mercato.
Infatti, ai fini della qualificazione di un’attività come commerciale, non rileva che l’utilizzo dell’imbarcazione da parte del socio sia frequente o occasionale, se al noleggio è applicato un “prezzo normale” (art. 4, c. 5, lett. a), d.p.r. n. 633 del 1972).
I giudici hanno affermato che anche qualora dovesse ravvisarsi la prevalenza dell’utilizzo dei beni da parte del socio rispetto all’attività di noleggio in favore di terzi, la valutazione di altri elementi (indicati dalla circolare dell’Agenzia delle entrate, n. 43/E del 29 settembre 2011), potrebbe giustificare l’esenzione dall’Iva.
La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che, conformemente a quanto previsto dalla direttiva Iva n. 112 del 2006, il carattere commerciale dell’impresa deve, invece, ritenersi escluso quando l’attività economica sia rivolta esclusivamente a permettere al socio l’uso personale di determinati beni, anche se a valore di mercato.