L’Agenzia delle entrate, con la risposta all’istanza di interpello n. 325 del 30 luglio 2019, torna sul tema della non imponibilità Iva degli acquisti di provviste e dotazioni di bordo, affermando che, pur in presenza della fattura elettronica, è ancora necessaria la registrazione della fattura e l’annotazione della dichiarazione di avvenuto imbarco da parte del capitano dell’imbarcazione.
Nel rispondere al quesito posto dal contribuente, l’Agenzia precisa che il regime di non imponibilità Iva degli acquisti di provviste e dotazioni di bordo trova applicazione per quelle navi adibite alla navigazione in alto mare e che il beneficio è subordinato alla prova dell’avvenuto imbarco.
In particolare, tale prova si realizza con l’annotazione dei dati della fattura sull’apposito registro vidimato dalla Dogana, a cui deve essere allegata copia della fattura stessa, mentre sull’originale deve essere apposta una dichiarazione del capitano, con la quale si dichiara l’avvenuto imbarco.
Per tale ragione, con la risposta all’interpello n. 325, l’Agenzia delle entrate ha respinto la tesi dell’operatore il quale, a seguito dell’entrata in vigore dell’obbligo di fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, proponeva di eliminare il registro delle provviste e dotazioni di bordo.
L’Agenzia ha chiarito che, nonostante l’entrata in vigore dell’obbligo di emissione della fattura elettronica, la non imponibilità delle cessioni delle provviste e delle dotazioni di bordo, ad esclusione dei carburanti e lubrificanti, è tuttora subordinata alla prova dell’imbarco, che si fornisce ancora mediante l’annotazione della fattura su apposito registro attraverso la procedura semplificata (prevista dalla circolare della Direzione delle dogane 11 aprile 1973, n. 30819/8).