Con la sentenza 10 marzo 2020, n. 6697 (link), la Corte di Cassazione ha annullato l’accertamento, in materia di tributi locali, sottoscritto dal funzionario privo di delega della giunta comunale o del sindaco.
La necessità di un’apposita delega a favore di colui che esercita l’attività di accertamento è espressa chiaramente dall’articolo 11, comma quarto, decreto legislativo n. 504 del 1992, la quale dispone che “Con delibera della giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti “.
Il principio, espresso con riferimento all’Ici ma valido anche per l’Imu, determina importanti riflessi per tutti gli accertamenti finora emessi in violazione della procedura legale prevista in materia di tributi locali, per i quali la sanzione dell’illegittimità, radicale e non sanabile, è stata espressa dalla Corte di Cassazione.
Da rilevare, inoltre, che mentre il contribuente può contestare anche in forma generica la legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, spetta al Comune l’onere di dimostrare l’esistenza di una valida delega nei confronti del delegato.