di Federica Solimena

Con il comunicato del 19 marzo scorso, l’Agenzia delle dogane ha diffuso indicazioni riguardo le procedure di importazione di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria legato al Covid-19. Al fine di agevolare l’approvvigionamento infatti, gli operatori coinvolti in attività di importazione dei prodotti correlati potranno giovare di un regime di franchigia da dazi e Iva.

In concreto, le importazioni che hanno ad oggetto strumenti o apparecchi medici, donati o acquistati, avvengono in franchigia dai dazi ed esenzione Iva, se rientranti nelle categorie previste dall’art. 68, lett. f, d.p.r. 633/72. In caso le merci siano offerte in regalo da Paesi terzi nel quadro delle relazioni internazionali, l’Agenzia delle dogane può, su richiesta, autorizzare l’ente/Autorità a ricevere le merci in esenzione Iva e franchigia dai dazi. In entrambi i casi, lo sdoganamento può avvenire attraverso bolletta A22 informatizzata.

Se invece l’importazione nel territorio nazionale comprende “altre merci”, sempre necessarie a fronteggiare l’emergenza, da parte di enti statali o a carattere caritativo su autorizzazione dell’Autorità doganale, sarà applicata una sospensione provvisoria dal pagamento dei dazi e dell’esenzione dell’imposta. In questo caso, sarà necessario presentare una lettera d’impegno.

A livello procedurale, l’Ufficio specifica che il codice identificativo della fattispecie di franchigia richiesta deve essere inserita dall’importatore nella casella 37, dopo il codice “regime 40”.

Nel caso di importazioni di strumenti e apparecchi medici per diagnosi e trattamenti, che si tratti di merci acquistate o donate, è prevista la franchigia dai dazi, l’esenzione dall’Iva nel caso si abbiano le condizioni previste dall’art. 68, lett. f) (es: strumenti donati ad enti pubblici o ad enti con la finalità di fronteggiare situazioni di emergenza dichiarata ufficialmente). Lo sdoganamento delle merci può essere effettuato con l’utilizzo di una bolletta informatizzata A22.

Se le merci invece rientrano nelle previsioni degli artt. 82, lett. c, e 84 (oggetti offerti in regalo da un’autorità ufficiale o ente pubblico situato in un paese terzo; oggetti offerti a titolo occasionale, senza alcun utilizzo commerciale), allo stesso modo si avrà esenzione dall’applicazione dell’Iva e franchigia dai diritti previsti.

Tale disposizione fa seguito alla circolare del Ministero della Salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 con cui veniva vietata l’esportazione senza autorizzazione degli strumenti di ventilazione invasivi e non invasivi e de dispositivi medici di protezione personale specificati nella stessa circolare, fra cui mascherine di tipo almeno FPP2, guanti e visiere.