di Sara Armella, Stefano Comisi

L’emergenza sanitaria di questi giorni, la necessità di tutelare la salute pubblica e l’impatto economico derivante hanno reso necessari diversi interventi anche nel settore doganale.

Il decreto legge “Cura Italia” (d.l. 17 marzo 20202, n. 18) approvato dal Governo ha previsto diverse misure finalizzate a mitigare l’impatto economico della pandemia in atto.

L’Agenzia delle dogane ne ha chiarito l’ambito di applicazione con la nota 19 marzo 2020, n. 95986, che si segnala anche per alcune importanti precisazioni rispetto al testo normativo, determinate dal fatto che le norme del Codice doganale Ue (Reg. 952/2013, CDU) e dei regolamenti attuativi non possono essere derogate dalle leggi nazionali, se non su espressa approvazione delle istituzioni europee.

L’accertamento doganale non si ferma

Benché il decreto legge “cura Italia” si riferisca, in generale, a tutti gli “uffici impositori”, senza distinguere tra Entrate e Dogane, l’applicazione nel settore doganale risente di alcune importanti deviazioni, determinate dai vincoli europei.

In particolare, l’art. 67 del “cura Italia” prevede (al comma 1) la sospensione, dall’8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli enti impositori. Il medesimo articolo, al comma quarto, stabilisce che i termini di prescrizione e di decadenza per l’accertamento dei tributi è prorogato di due anni.

Secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle dogane con la nota 95986, tuttavia, tali previsioni non possono trovare applicazione nel settore doganale, posto che la Commissione europea, su espressa richiesta italiana, ha risposto di “non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’UE da parte degli operatori economici”, così escludendo una deroga per la specifica situazione del nostro Paese.

Ciò significa, da un lato, che gli atti di accertamento doganale continueranno a essere notificati anche in queste giornate di chiusura generale di molte attività economiche e che, vista l’assenza di proroghe, sarà data priorità alle revisioni d’accertamento relative alle importazioni del periodo marzo-maggio 2017, che diversamente cadrebbero in prescrizione. Ciò perché, com’è noto, nel settore doganale il termine per l’accertamento è di tre anni dal giorno dell’operazione, mentre è di sette anni soltanto in presenza di un reato.

Va rilevato che, se il rispetto della normativa dell’Unione vale per i dazi doganali, non altrettanto scontata è la presa di posizione con riferimento all’Iva all’importazione che, com’è noto, non è un dazio doganale (tra le molte, Cassazione

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiesto una deroga alle norme Ue in materia di versamento e accertamento dei diritti doganali, ma la Commissione ha risposto negativamente[1].

Le Dogane, dunque, sono intervenute con la nota 19 marzo 2020, n. 95986, a chiarimento di diverse disposizioni del decreto Cura Italia, trovandosi innanzitutto a dover evidenziare che, a differenza dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, per le attività di verifica doganale non vi sarà la sospensione dell’attività di accertamento fino al 31 maggio, disposta in via generale dall’art. 67 del decreto Cura Italia.

Nonostante il d.l. non ponga distinzione tra le attività degli “uffici impositori”, ci si è dovuti, pertanto, confrontare con il diverso volere di Bruxelles.

Gli atti di accertamento doganale continueranno, pertanto, a essere notificati senza interruzione. Al momento, dato che per l’accertamento doganale nel nostro ordinamento vige il termine decadenziale di tre anni  (sette in caso di reato, ai sensi dell’art. 84 d.p.r. 43/1974) dall’emissione della bolletta,  nelle prossime settimane si attendono le verifiche relative alle importazioni del periodo marzo-maggio 2017, che diversamente andrebbero in prescrizione.

La sospensione delle attività di riscossione

Sul fronte delle attività di riscossione dei tributi, invece, è maggiore l’avvicinamento tra i tributi di competenza delle Entrate e quelli doganali.

La nota del 19 marzo delle Dogane chiarisce che, ai sensi dell’art. 68 del decreto Cura Italia, è sospesa l’esecuzione degli atti di accertamento e dei ruoli scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, “anche se relativi a risorse proprie tradizionali” (ossia ai dazi doganali).

I pagamenti dei ruoli e delle cartelle dovranno poi essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe.

La sospensione delle attività concernenti la riscossione comprende anche i pagamenti delle rate della c.d. “Pace fiscale”: i termini di versamento in scadenza al 28 febbraio (rottamazione ter) e al 31 marzo (saldo e stralcio), sono stati automaticamente prorogati al 31 maggio 2020.

Il decreto Cura Italia non ha adottato una linea chiara in materia di sospensione di eventuali azioni esecutive già intraprese (fermi amministrativi, pignoramenti, iscrizione di ipoteca). In ambito doganale la nota non scioglie tali dubbi. Tuttavia, la tesi favorevole alla sospensione sembra supportata dal richiamo all’art. 9, commi da 3-bis a 3–sexies, del d.l. 16/l 2012, che disciplinano la procedura di affidamento in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, per il recupero dei diritti doganali. Pare dunque corretto affermare che anche tali attività dovrebbero ritenersi sospese sino al 31 maggio 2020.

Il rinvio dei pagamenti in conto di debito

Nella nota del 19 marzo le Dogane confermano il rinvio di 30 giorni (senza l’applicazione di interessi) dei pagamenti dei conti di debito in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, slittamento disposto dall’articolo 92 del decreto Cura Italia.

Il pagamento in conto di debito è un’agevolazione prevista a favore di intermediari professionali che consente il versamento periodico, in un’unica soluzione, dei diritti doganali relativi a varie importazioni compiute in un arco temporale definito, previa autorizzazione dell’Agenzia delle dogane e apertura di un’apposita posizione contabile con l’Agenzia stessa.

La nota ha chiarito che il differimento può applicarsi soltanto ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci: è intervenuta, altresì, una comunicazione  del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nota 19 marzo 2020, n. 12033) che ha precisato che tra tali soggetti rientrano gli spedizionieri doganali, gli interporti e le imprese di spedizione internazionale.

Le Dogane con l’ulteriore comunicazione n. 95985, destinata alle associazioni di categoria, ha precisato che tale differimento dei pagamenti non darà luogo all’applicazione di sanzioni amministrative per il ritardo.

Altri provvedimenti

Con la nota 93676, inviata alle associazioni di categoria, la Agenzia delle dogane – Direzione accise ha confermato che la sospensione degli adempimenti tributari, ai sensi dell’art. 62 del decreto Cura Italia, varrà anche per i soggetti obbligati alla dichiarazioni annuali per il gas naturale, per l’energia elettrica nonché́ per il carbone, la lignite e il coke, i quali dovranno presentare tali dichiarazioni entro il 30 giugno 2020. Per quanto riguarda i versamenti delle accise dovute sulla base della dichiarazione precedente, tuttavia, sono stati rimessi in termini al 20 marzo i soli versamenti dovuti in data 16 marzo, mentre restano ferme le date per i versamenti successivi, tenuto conto degli acconti fino ad oggi versati. La Direzione accise non ha ritenuto infatti tali pagamenti rientranti i versamenti tributari che beneficiano della sospensione ai sensi dell’art. 62.

Nella comunicazione n. 96781del 20 Marzo le Dogane confermano, altresì, che rientra nella sospensione dei termini anche la scadenza della presentazione telematica degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (Modelli INTRA) di cui all’articolo 50, comma 6, d.l. 331/93. In base al comma 6 del citato articolo 62, l’adempimento sospeso dovrà essere effettuato entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni.

Ancora in data 19 marzo 2020, l’Agenzia delle dogane ha diffuso un comunicato contenente le indicazioni riguardo alle procedure di importazione di merci necessarie a fronteggiare l’emergenza sanitaria legato al Covid-19. Al fine di agevolare l’approvvigionamento infatti, gli operatori coinvolti in attività di importazione di tali prodotti potranno giovare di un regime di franchigia da dazi e Iva.

Nel caso di importazioni di strumenti e apparecchi medici per diagnosi e trattamenti, che si tratti di merci acquistate o donate, è prevista la franchigia dai dazi doganali e l’esenzione dall’Iva nel caso si abbiano le condizioni previste dall’art. 68, lett. f, d.p.r. 633/72, (es: strumenti donati ad enti pubblici o ad enti con la finalità di fronteggiare situazioni di emergenza dichiarata ufficialmente).

Se le merci invece rientrano nelle previsioni degli artt. 82, lett. c, e 84 (oggetti offerti in regalo da un’autorità ufficiale o ente pubblico situato in un paese terzo; oggetti offerti a titolo occasionale, senza alcun utilizzo commerciale), allo stesso modo si avrà esenzione dall’applicazione dell’Iva e franchigia dai diritti previsti.

L’Agenzia delle dogane, infine, con la comunicazione 17 marzo 2020 n. 95971, anch’essa destinata alle associazioni di categoria, ha stretto un protocollo d’intesa per la semplificazione della circolazione dei prodotti a base alcolica utilizzati per produzione di igienizzanti.

Raccomandazioni del WCO

Per coadiuvare le autorità degli stati coinvolti dall’emergenza sul sito della WCO (World customs organization) è stato pubblicato un documento riportante le voci di classificazione doganale inerenti alcune forniture sanitarie necessarie in tale momento delicato.

Il WCO, nell’apposita sezione del proprio sito dedicata all’emergenza ha sottolineato, altresì, l’esigenza da parte degli Stati aderenti all’organizzazione di adottare misure efficaci, prestando, tuttavia, attenzione ai numerosi tentativi di frode già messi in atto da chi cerca di speculare sull’emergenza

[1] “La Commissione ha chiarito di non avere “in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’UE da parte degli operatori economici