L’emergenza Coronavirus produce effetti pesantissimi per le esportazioni dei prodotti italiani e, tra questi, anche il rischio di pesanti contenziosi per la mancata consegna o il ritardo nell’adempimento dei contratti.

Le imprese più strutturate normalmente lavorano sulla base di testi contrattuali molto puntuali, che escludono la responsabilità del fornitore in presenza di una situazione di “oggettiva impossibilità sopravvenuta” o di una causa di forza maggiore. Il problema più urgente, tuttavia, si pone per le piccole e medie imprese, le quali solitamente non hanno approntato un contratto scritto e si trovano di fronte alle richieste di penali e di danni da parte dei loro clienti esteri, non tutti consapevoli che la situazione di emergenza italiana non ha soltanto una dimensione sanitaria, ma anche produttiva.

Vi è molta incertezza sui tempi delle restrizioni alla produzione e a questo si aggiunge il fatto che spesso le aziende non hanno neppure un quadro giuridico chiaro della situazione. In particolare, spesso non sanno che, nelle forniture dirette a una controparte estera, non vi è un assoluto vuoto normativo, ma si applicano (ove non espressamente escluse dal contratto) le regole della Convenzione di Vienna sulla vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980, che rappresenta il più importante punto di riferimento per i contratti di fornitura internazionale, in quanto sottoscritta da oltre 90 Stati, tra cui Stati Uniti, Cina e Russia. Secondo la Convenzione, un’impresa è esonerata dalla responsabilità per l’inadempimento dei suoi obblighi contrattuali, ma soltanto se è in grado di dimostrare che la mancata esecuzione della sua prestazione è dovuta a un impedimento, non prevedibile e indipendente dalla sua volontà.

Quindi la Convenzione, da un lato, introduce il concetto di “causa di forza maggiore” come una scusante riconosciuta, a livello internazionale, per il mancato rispetto dei termini contrattuali ma, al tempo stesso, pone sull’impresa la responsabilità di dimostrare tale situazione eccezionale.
Per tale ragione, poiché molte imprese italiane stanno ricevendo solleciti e richieste dai loro clienti esteri, potrebbe rivelarsi utile una norma a loro tutela, una sorta di “scudo” da richieste oggettivamente sorprendenti e inattese, se viste con gli occhi di una persona di buon senso.

La previsione, che potrebbe essere inserita nel decreto previsto per il mese di aprile, avrebbe il merito di agevolare la difesa delle aziende italiane, chiarendo che la situazione di emergenza sanitaria e le restrizioni imposte dallo Stato ai fini del contenimento della diffusione della pandemia assumono rilievo ai fini del riconoscimento dell’esistenza della causa di forza maggiore, così riducendo il peso della prova dell’impossibilità dell’adempimento, che l’impresa è tenuta a fornire alla controparte estera. Ciò sarebbe utile sia per i contratti di fornitura con l’estero che richiedono espressamente l’attestazione della situazione emergenziale che, in generale, per tutte le altre imprese tenute alla prova della forza maggiore.

In questa direzione, anche se al momento senza base normativa, vanno le indicazioni del Mise (Ministero dello Sviluppo Economico), che lo scorso 25 marzo ha autorizzato le Camere di commercio al rilascio di un certificato, in lingua inglese, sullo stato di emergenza attuale, quale “documento a supporto del commercio internazionale”.