di Sara Armella, Sara Pestarino

 

In ambito governativo è allo studio una norma a tutela delle imprese italiane legate da contratti di fornitura internazionale che prevedono, per le prossime settimane e i prossimi mesi, consegne che difficilmente potranno essere rispettate. Non mancano, nonostante la drammaticità della situazione economica attuale, imprese estere che minacciano penali e contenziosi, a seguito della mancata consegna o del ritardo nell’adempimento dei contratti.

L’idea di introdurre, anche in Italia, una norma a presidio dell’export è stata da noi promossa, per la prima volta, lo scorso 17 marzo e segue l’esperienza già adottata in Cina, che non a caso è stato il primo paese colpito dall’emergenza Covid-19 e, come l’Italia, ha un’economia fondata principalmente sull’export. La previsione, che potrebbe essere inserita nella legge di conversione del “cura Italia” o nel decreto previsto in aprile, avrebbe il merito di chiarire che le progressive restrizioni (fino alla chiusura) di molte attività economiche e le limitazioni alla circolazione del personale dipendente e dei collaboratori possono integrare quella “causa di forza maggiore”, che esclude la responsabilità del fornitore che non sia in grado di adempiere o lo faccia in ritardo.

La previsione non avrebbe nessun effetto automatico di interruzione dei rapporti contrattuali, che continuano ovviamente a essere regolati dall’accordo privatistico delle parti. Tuttavia, non sono molti i testi negoziali che prevedono espressamente la pandemia quale situazione eccezionale che giustifica i ritardi e, in molti testi contrattuali, la definizione di “forza maggiore” è indeterminata. Ancora più numerosi inoltre sono i casi, soprattutto per le piccole e medie imprese, in cui le parti non hanno un accordo scritto.

Va ricordato in proposito che, in assenza di un testo contrattuale, trova applicazione la legge del fornitore e che, quando il fornitore è un’impresa italiana, la normativa di riferimento è rappresentata dal diritto del nostro Paese. La norma di cui si sta ragionando avrebbe il merito di assistere le imprese, chiarendo che la situazione di emergenza sanitaria e le restrizioni imposte dallo Stato ai fini del contenimento della diffusione della pandemia rappresentano una causa di forza maggiore, idonea a escludere la responsabilità del debitore per inadempimento o ritardo, al fine di evitare l’applicazione di decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti. Per chi si trovi nella situazione di oggettiva impossibilità di adempiere, la Camera di commercio potrebbe rilasciare un certificato in lingua inglese sullo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e sulle restrizioni imposte dalla legge per il contenimento dell’epidemia.

Un precedente importante è rappresentato dalla Cina, ove il certificato emesso dal CCPIT consente alle aziende cinesi richiedenti di essere esonerate dalla responsabilità derivante dall’inadempimento, totale o parziale, degli obblighi contrattuali, consentendo la dimostrazione della situazione imprevedibile e inevitabile, necessaria ai fini dell’invocazione della forza maggiore. Anche l’Europa ha compreso la necessità di prevedere strumenti analoghi e, infatti, verso la direzione della Cina si stanno muovendo, attraverso le proprie Camere di Commercio competenti a rilasciare i certificati, anche Austria e Belgio. In Spagna, al momento, assistiamo alla standardizzazione della situazione emergenziale attuale quale “situazione di forza maggiore” mediante l’emanazione del Real Decreto-ley 8/2020 del 17 marzo scorso, il quale prevede espressamente che la situazione di emergenza sanitaria in atto venga considerata tale, ma, per adesso, con esclusivo riferimento ai contratti di lavoro.