di Sara Armella, Lucia Mannarino
L’annullamento dell’accertamento da parte della Commissione tributaria provinciale blocca l’attività di esecuzione erariale dell’Agenzia delle dogane. Con la sentenza n. 7346/2020 del 17 marzo scorso, la Corte di Cassazione ha posto un limite alla riscossione dell’Agenzia delle dogane nel corso del giudizio tributario avviato nei confronti di un atto di accertamento in materia di dazi e Iva all’importazione. Si tratta di un chiarimento importante, molto atteso a seguito delle modifiche apportate dalla legge europea 2013 bis all’art. 68, comma 3-bis del d.lgs. 546 del 1992, la cui formulazione ambigua pareva avallare la prosecuzione dell’azione esecutiva anche in presenza di una sentenza di integrale annullamento, non passata in giudicato.
Tale previsione ha comportato numerose problematiche sia per una difforme applicazione della stessa su base nazionale da parte delle dogane che per la necessità degli operatori di sostenere gli onerosi costi di una garanzia a prima richiesta, sino all’esito definitivo del giudizio, per evitare di subire azioni esecutive nel corso del giudizio.
Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione chiarisce che una sentenza di annullamento, indipendentemente dal suo passaggio in giudicato, rende inefficace la pretesa doganale, escludendo che l’importo contestato possa essere oggetto di riscossione coattiva. Come chiariscono i giudici di legittimità, tali principi si applicano anche in materia di risorse proprie dell’Unione, in base ai principi di immediata efficacia delle sentenze delle Commissioni tributarie, prevista dal citato art. 68, e del generale rinvio alle norme del codice di procedura civile, che prevedono l’immediata esecutività della sentenza di primo grado (art. 282 c.p.c.).
Tale interpretazione, afferma la Suprema Corte, risulta pienamente compatibile con l’art. 244 del codice doganale comunitario, poiché tale norma si limita a disciplinare il rapporto tra operatore e Dogana, prevedendo che quest’ultima possa sospendere l’esecuzione di un provvedimento impositivo, ma non può interferire con di valore e l’efficacia vincolante delle sentenze della Commissione tributaria che si pronuncino sulla legittimità dell’atto.
Un altro aspetto trattato dalla pronuncia riguarda la situazione dell’operatore che, nelle more del giudizio di primo grado, abbia effettuato il pagamento dell’importo oggetto di contestazione. La sentenza chiarisce che, in caso di riscossione già effettuata, non sorge né il diritto allo svincolo della garanzia, né il diritto al rimborso delle somme già versate. E invero, poiché l’art. 199 del codice doganale prevede che la garanzia non possa essere svincolata finché l’obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere, lo svincolo (o il rimborso) potranno avvenire soltanto al verificarsi di tale condizione, ossia con il passaggio in giudicato della sentenza di annullamento.