di Sara Armella, Lucia Mannarino
Con la nota 19 marzo 2020, n. 95986, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha diramato alcuni importanti chiarimenti sull’ambito di applicazione del decreto legge “Cura Italia”, con riferimento al suo settore di competenza. Tra gli aspetti di maggiore rilievo, rispetto ai tributi amministrati dalle Entrate, si segnala che non vi sarà né la sospensione dell’attività di accertamento fino al 31 maggio, né la proroga biennale della prescrizione per l’accertamento dei diritti doganali.
Questa conclusione, sia pur sorprendente perché le norme di emergenza approvate dal Governo si riferiscono, in generale, a tutti gli “uffici impositori” senza distinguere tra Entrate e Dogane, è però la logica conseguenza della natura europea delle norme doganali, che non possono essere derogate dalle leggi nazionali, se non su espressa approvazione di Bruxelles. Come si legge chiaramente nel testo della nota, l’Agenzia delle dogane ha chiesto una deroga alle norme europee comuni, contenute nel codice doganale UE e nei vari regolamenti attuativi, ma la Commissione ha risposto di “non avere in programma di posticipare o facilitare il pagamento dei dazi doganali in tutta l’UE da parte degli operatori economici”, così escludendo una deroga per la specifica situazione italiana.
Ciò significa, da un lato, che gli atti di accertamento doganale continueranno a essere notificati anche in queste giornate di chiusura generale di molte attività economiche e che, vista l’assenza di proroghe, saranno notificati senza interruzione soprattutto gli atti relativi alle importazioni del marzo-maggio 2017, che diversamente cadrebbero in prescrizione. Ciò perché, nel settore doganale, il termine per l’accertamento è di tre anni dal giorno dell’operazione, mentre è di sette anni soltanto in presenza di un reato.
Molto importante dal punto di vista finanziario è lo slittamento dei pagamenti dei conti di debito, istituto che consente il versamento periodico, in un’unica soluzione, dei diritti doganali relativi a varie importazioni, compiute in un arco temporale definito. Si tratta di un’agevolazione prevista a favore di intermediari professionali, che devono essere autorizzati dall’Agenzia delle dogane. Anche in questo caso, poiché occorre tenere conto del quadro europeo, l’Agenzia ha chiarito che il differimento può applicarsi soltanto ai soggetti che gestiscono servizi di trasporto merci, ivi compresi gli spedizionieri doganali, gli interporti e le imprese di spedizione internazionale, come precisato dalla nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 19 marzo 2020, n. 12033. Per tutti questi soggetti, i pagamenti relativi ai conti di debito con la Dogana, in scadenza tra il 17 marzo e il 30 aprile 2020, sono differiti di 30 giorni, senza l’applicazione di interessi (articolo 92 del decreto Cura Italia).
Sul fronte della riscossione si registra, invece, maggiore coerenza tra i tributi di competenza delle Entrate e quelli doganali. La nota chiarisce che è sospesa l’esecuzione degli atti di accertamento esecutivi e delle partite di ruolo scadenti nel periodo 8 marzo-31 maggio, anche se relativi a risorse proprie tradizionali (ossia ai dazi doganali), ai sensi dell’art. 68 del decreto “Cura Italia”. Tali versamenti dovranno poi essere effettuati entro il termine del 30 giugno 2020, salvo ulteriori proroghe. La sospensione della riscossione interessa anche i pagamenti delle rate della c.d. “Pace fiscale”: i termini di versamento in scadenza al 28 febbraio (rottamazione ter) e al 31 marzo (saldo e stralcio), sono stati automaticamente prorogati al 31 maggio 2020.
Quanto al blocco delle attività esecutive della riscossione, anche la nota in commento, così come il Decreto, non sembra adottare una linea semplice, dato che in molti hanno espresso dubbi sul fatto che la sospensione interessi anche eventuali azioni esecutive già intraprese. La tesi favorevole alla sospensione pare supportata dal richiamo all’art. 9, commi da 3-bis a 3–sexies, del d.l. 16 del 2012, che disciplina la procedura di affidamento in carico agli agenti della riscossione, anche ai fini dell’esecuzione forzata, per il recupero dei diritti doganali, e pare dunque corretto affermare che anche tali attività dovrebbero essere sospese sino al 31 maggio 2020.
Infine, in materia di procedimenti amministrativi avviati su istanza dei contribuenti, l’Agenzia delle dogane ha preso le distanze da quanto stabilito nel decreto legge, il quale, all’art. 103, stabilisce la sospensione, dal 23 febbraio al 15 aprile 2020, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi. Secondo l’interpretazione dell’Agenzia, la proroga in taluni casi confliggerebbe con le previsioni del Codice doganale Ue, il quale non consente di sforare il termine di 120 giorni (già prorogabili di 30 in caso di necessità) per il rilascio di provvedimenti amministrativi su istanza di parte, nemmeno in caso di “stato emergenziale”.