La certificazione Aeo è sempre più rilevante per le imprese, specie nella fase economica attuale, in cui vi è la necessità di contenere al massimo i costi e gli adempimenti burocratici e amministrativi, conseguendo, al tempo stesso, una maggiore celerità negli scambi.
Al fine di assicurare un’azione uniforme delle proprie strutture territoriali, l’Agenzia delle dogane ha aggiornato le procedure di rilascio e di riesame dell’autorizzazione Aeo, con l’adozione di nuovi modelli standard ai quali si dovranno conformare tutti gli Uffici doganali (Determinazione Direttoriale 5 giugno 2020, n. 166081).
Per le istanze presentate dopo il 5 giugno, gli Uffici dovranno verificare il possesso dei requisiti di cui all’art. 39 del Codice doganale dell’Unione (Reg. UE, n. 952/2013), secondo un modello standard condiviso tra le Dogane. Al termine di tale verifica, il team responsabile dell’istruttoria esprimerà le proprie valutazioni, consigliando all’operatore eventuali correttivi a fronte dei rischi individuati.
La fase di valutazione delle istanze diventa di competenza unica dell’Ufficio Centrale Aeo, che adotterà la propria decisione sulla base della documentazione fornita e dei rilievi espressi dagli Uffici territoriali.
La stessa procedura sarà applicabile anche per il riesame dell’autorizzazione Aeo, sul quale si esprimerà, in via finale, soltanto l’Ufficio Centrale Aeo.
L’informativa alle associazioni di categoria 5 giugno 2020, n. 166085, prevede un’ulteriore novità anche per i soggetti già in possesso dell’autorizzazione Aeo: entro il 31 luglio di ogni anno, dovranno compilare e inviare all’Ufficio territoriale competente un apposito modello per confermare la persistenza delle condizioni per l’autorizzazione.