Dal 1° luglio 2020 l’Agenzia delle Entrate deve invitare al contraddittorio il contribuente prima di notificare avvisi di accertamento riguardanti l’Iva e imposte dirette, al fine di favorire l’adempimento spontaneo.
Tale obbligo è stato introdotto dall’art. 5 ter, d.lgs. 218/1997, come modificato dal decreto Crescita (d.l. n. 34/2019).
La norma esclude che, in caso di contradditorio preventivo, successivamente alla notifica dell’avviso di accertamento, il contribuente possa proporre istanza di adesione. Tale possibilità gli è preclusa anche in caso di non partecipazione alla procedura preventiva.
In caso di omessa attivazione del contraddittorio preventivo da parte delle Entrate, il contribuente potrà provare le ragioni che avrebbe potuto allegare nel corso della procedura (c.d. “prova di resistenza”), al fine di invalidare l’atto di accertamento notificato.
In caso di mancata adesione al verbale conclusivo del contradditorio, invece, sorge un obbligo di motivazione rafforzata a carico dell’Agenzia, la quale dovrà motivare le ragioni per cui non ha dato corso alle difese del contribuente.
In origine la norma ha previsto che l’obbligo del contraddittorio preventivo fosse escluso in caso di notifica di un precedente pvc. Tuttavia, l’Agenzia delle entrate nella Circolare n. 17/E del 22 giugno scorso, ritiene opportuno avviare la procedura di contraddittorio anche quando l’attività accertativa è correlata all’esito di un processo verbale di constatazione. Tuttavia, in tale ipotesi, la contestazione non potrà riguardare gli elementi certi (ad esempio, fatture emesse e non contabilizzate) sui quali il contribuente si sia già espresso nelle osservazioni in riscontro al pvc.
Il nuovo contradditorio preventivo non si applica agli accertamenti da emettere in caso di “fondato pericolo o urgenza”.
Fino al termine dell’attuale situazione emergenziale, gli Uffici dell’Agenzia delle entrate potranno promuovere un contraddittorio preventivo a distanza. In tal caso gli incontri si svolgeranno in via telefonica o tramite video conferenza.