La Corte di Cassazione ha recentemente ribadito il principio secondo il quale le sanzioni tributarie devono essere adeguate alla gravità e alla natura dell’infrazione commessa e rispettare il principio unionale di proporzionalità (Cass., sez. V, 21 luglio 2020, n. 15507).

La vicenda trae origine dall’importazione di alcuni capi di abbigliamento, per i quali l’Ufficio ha rettificato il valore dogane e rideterminato l’Iva dovuta, con l’irrogazione di un’elevata sanzione.

La Corte di Cassazione, recependo l’indirizzo da tempo espresso dalla Corte di giustizia, ha affermato che, anche in materia di Iva, l’obiettivo delle sanzioni è quello di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta. Tale scopo è certamente raggiunto con una sanzione quantificata in via progressiva, mentre deve ritenersi illegittima la sanzione pari a una percentuale dell’imposta contestata, salvo che sia ammessa la sua riduzione o la sua esclusione in presenza di circostanze eccezionali.

In forza di tali principi spetta al giudice tributario stabilire se, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e della sua eventuale riducibilità, la sanzione irrogata possa considerarsi proporzionata e, in caso contrario, dichiararne l’illegittimità.