Il sistema della circolazione di alcune delle merci soggette ad accise, quali benzina e gasolio, ha ricevuto un importante upgrade elettronico-informatico.

A decorrere dal 1° ottobre 2020, ogni singola movimentazione dei prodotti citati deve, infatti, essere effettuata esclusivamente con la scorta dell’e-DAS, contenente i dati obbligatori prescritti dalla determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.

Come evidenziato nella circolare delle Dogane 26 maggio 2020, n. 9, con l’emissione e la gestione dell’e-DAS, si giunge a una completa automatizzazione dell’intera filiera distributiva.

L’Amministrazione fiscale ha così accesso immediato ai registri di carico e scarico della merce, oltre a tutti i relativi dati fiscali.

L’obiettivo di tale innovazione è sostenere l’incremento alla lotta alle frodi che, a livello unionale, colpisce profondamente il settore dei prodotti dell’energia. Tale esigenza ha radici molto lontane, tanto che il passaggio dal DAS analogico a quello informatico era già stato disposto dal d.l. 262 del 2006.

L’Agenzia Dogane e Monopoli ha pubblicato due circolari (n. 34 del 19 settembre 2020 e n. 36 del 23 settembre 2020) volte a fornire i primi chiarimenti interpretativi in merito all’applicazione del nuovo sistema.

In particolare i due documenti di prassi richiamati hanno chiarito che il colloquio telematico con il sistema elettronico dello speditore è effettuato tramite l’applicazione web responsive messa a disposizione degli operatori dall’Autorità doganale. Tale strumento è, peraltro, accessibile non solo sul portale dell’Agenzia, ma anche tramite altri applicativi, sempre che questi siano interoperabili con il sistema dell’Agenzia. Con la citata circolare n. 36/2020, l’Agenzia ha, inoltre, confermato la possibilità di inserire il numero di partita Iva o il codice fiscale nel caso in cui il destinatario non sia censito e, di conseguenza, il relativo codice ditta non sia disponibile.

di Alessandro Gaggero