Il giudice tributario deve verificare l’esistenza della delega per la sottoscrizione dell’avviso di accertamento e che essa sia stata conferita dal capo ufficio al funzionario sottoscrivente. A confermarlo è la Cassazione con la sentenza del 25 settembre 2020, n. 20194.
La Suprema Corte ha ritenuto fondata la doglianza della società ricorrente, poiché l’ufficio accertatore, dinanzi alla relativa eccezione, avrebbe dovuto produrre in giudizio la documentazione richiesta, avendo l’onere di dimostrare il potere di firma del funzionario. Il giudice di merito, infatti, deve verificare quanto prodotto e motivare la sentenza tenendo conto anche di tale controllo effettuato.
Nel caso in oggetto, la società ha proposto ricorso avverso un avviso di accertamento eccependo il vizio di motivazione dell’atto, perché, pur se sottoscritto dal capo area controllo, non era stata riportata alcuna indicazione in merito all’esistenza di una delega rilasciata dal capo ufficio.
I giudici di merito, di primo e secondo grado, hanno respinto il ricorso e la società ha, pertanto, adito la Corte di Cassazione, lamentando l’omesso esame della delega da parte della Commissione tributaria d’appello.
Secondo un orientamento ormai consolidato (vedasi anche Cass., 10 marzo 2020, n. 6698), la Suprema Corte opera una distinzione tra delega di firma (che riporta cioè il nome del funzionario delegato) o di funzione (che riporta la qualifica del funzionario delegato).
Ai fini della sottoscrizione dell’accertamento, la delega può essere fornita anche mediante ordini di servizio, senza necessità di indicare nessun nominativo, essendo sufficiente l’individuazione della qualifica rivestita dall’impiegato delegato. Ciò è ritenuto sufficiente a consentire la successiva verifica della corrispondenza tra sottoscrittore del provvedimento impositivo e destinatario della delega.