Una fee corrisposta dall’acquirente al venditore come contropartita per il diritto di distribuzione in esclusiva dei prodotti nello Stato, concorre al valore di dogana delle merci soltanto se il pagamento è condizione di vendita, ossia se in mancanza di esso il venditore non procederebbe alla vendita.
Questo il principio espresso dalla Corte di Giustizia europea nella sentenza 19 novembre 2020, causa 775/19.
Com’è noto, il valore di dogana delle merci è determinato in primis attraverso il metodo del valore di transazione delle merci importate, ossia in relazione al pagamento eseguito dal compratore al venditore. Nel caso in cui siano previsti diritti di proprietà intellettuale, anche i diritti di licenza ed i corrispettivi, potrebbero dover essere inclusi nel valore doganale delle merce, se non sono già stati inclusi nel prezzo e se rappresentano una “condizione della vendita” delle merci (Corte di Giustizia, sentenza del 9 marzo 2017, C-173/15).
Nel caso esaminato dalla Corte di Giustizia, una società tedesca esportatrice di sigari aveva ottenuto il diritto esclusivo – in qualità di unico distributore – di importare, vendere e distribuire in Germania ed in Austria i sigari acquistati presso un fornitore cubano, dietro corresponsione di un importo pari al 25 % del suo fatturato annuo.
Secondo la Corte di Giustizia, per individuare correttamente il valore di transazione delle merci, deve essere svolta un’attenta analisi del rapporto contrattuale al fine di verificare la ricorrenza di una “condizione di vendita”.
Con tale sentenza, la Corte di Giustizia, torna a pronunciarsi sul tema del valore doganale delle merci, sempre di più oggetto di complesse controversie, per le criticità che possono sorgere nell’individuazione di una “condizione della vendita” quando i pagamenti (i.e. dei diritti di licenza) sono effettuati separatamente rispetto alla fornitura dei beni.