Si considera “adibita alla navigazione in alto mare” la nave che nell’anno solare precedente ha effettuato almeno il 70% dei viaggi durante il quale è superato il limite delle acque territoriali Ue. Questa la novità contenuta nell’art. 127 della bozza della legge di bilancio 2021.

Di norma le acque unionali si considerano superate dopo aver oltrepassato le 12 miglia nautiche dalla costa, in base alla linea di bassa marea, a prescindere dalla rotta seguita. Lo stesso criterio è valido anche se il porto di partenza e quello di arrivo sono nazionali o unionali, indipendentemente dalla lunghezza del viaggio.

La manovra finanziaria, dunque, per il secondo anno di seguito torna ad affrontare temi fiscali molto cari agli operatori del settore nautico del regime.

Dal 1° novembre 2020è entrato in vigore il nuovo regime di tracciamento della navigazione extra-Ue delle imbarcazioni da diporto oggetto di noleggio. Tutto era cominciato con due articoli contenuti nella legge di Bilancio 2000.

La nuova norma sulla non imponibilità Iva, invece, modificherà (se approvata dal Parlamento) l’art. 8 bis del d.p.r. 633/1972. Tale articolo regola le cessioni di beni e le prestazioni di servizi relativi alle navi adibite alla navigazione in alto mare: l’agevolazione Iva riguarda non solo la compravendita delle navi ma anche diverse categorie di operazioni commerciali relative alla fornitura delle dotazioni di bordo o al vettovagliamento dell’imbarcazione, oltre a svariati servizi quali la costruzione, manutenzione, riparazione, allestimento dello scafo e degli interni, nonché la locazione e il noleggio.

Il nuovo regime sostituirà le attuali modalità di prova della navigazione in alto mare, che prevedono la produzione di una consistente mole di documentazione da parte dell’armatore. Resterà, tuttavia, un’ottima e cautelativa abitudine quella di ordinare e conservare per almeno 5 anni tutti gli incartamenti precedentemente previsti.

Se un soggetto passivo Iva vorrà avvalersi della facoltà di acquistare o importare in regime di non imponibilità dell’imposta, dovrà dotarsi di una precisa dichiarazione, redatta su un modello approvato dall’Agenzia delle Entrate. Le nuove regole entreranno in vigore trascorsi 60 giorni dalla pubblicazione del modello.

Sono previste notevoli sanzioni in caso di mancato riscontro di quanto in precedenza dichiarato. Le violazioni potranno riguardare i committenti ma anche i fornitori.