La Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che una riorganizzazione societaria non configura elusione quando è sorretta da valide ragioni extrafiscali, che possono consistere anche in un miglioramento strutturale e funzionale dell’azienda (Cass., sez. V, 16 gennaio 2019, n. 868).
Nel caso di specie, l’Amministrazione finanziaria ha contestato a una Società di aver posto in essere un’operazione aziendale di natura elusiva, ai sensi dell’art. 37-bis del d.p.r. n. 600 del 1973.
Secondo l’Ufficio, si trattava di una Società florida e in grado di autofinanziarsi che aveva scelto di operare una riorganizzazione mediante un ingente prestito bancario, secondo lo schema del “Leveraged buy-out”, senza che sussistessero valide ragioni economiche, se non la volontà di porre in essere un’operazione fiscalmente più conveniente.
I giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi sulla questione, non hanno ravvisato elusione nella riorganizzazione societaria in quanto la stessa risultava sorretta da valide ragioni economiche e, nello specifico, dall’esigenza di agevolare l’uscita di un socio e l’ingresso di altri due; l’operazione, complessivamente esaminata, non era finalizzata a ottenere una riduzione d’imposta, né rimborsi indebiti.
Secondo quanto affermato dalla Suprema Corte, non sono elusive le operazioni sorrette da ragioni differenti dal mero conseguimento di un risparmio d’imposta, giacché deve essere sempre garantita la libertà di scelta del contribuente tra diverse operazioni comportanti anche un minor carico fiscale.
di Sara Armella, Elisabetta Zepponi