La cessione di opere di design nautico non è protetta dal diritto d’autore ed è soggetta all’imposta sul valore aggiunto.

Questo il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 540 del 12 novembre 2020.

Nel caso esaminato dall’Amministrazione fiscale due designer nel settore nautico avevano concluso un contratto con una società che li impegnava, dietro corrispettivo, all’attività di ideazione di imbarcazioni e alla concessione dello sfruttamento in esclusiva delle opere realizzate.

Il quesito proposto era volto a comprendere la corretta qualificazione ai fini Iva di tale rapporto di collaborazione.

Ad avviso  delle Entrate, l’attività degli istanti è prioritariamente riconducibile a una prestazione di servizi, svolta nell’ambito dell’esercizio abituale di un’arte o professione, e non costituisce, pertanto, una cessione di diritti d’autore.

Le opere realizzate dai designer, infatti, non sono riportate nelle elencazioni previste dalla legge sui diritti d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) e nemmeno figurano nel registro pubblico generale delle opere protette.
Inoltre, sempre secondo il parere dell’Agenzia, l’attività di design nautico non rientra nella definizione di opere dell’ingegno, in quanto privo di carattere creativo e valore artistico e non destinato a una produzione seriale, risultando, dunque, imponibile ai fini Iva, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, d.p.r. 633 del 1972.