La legge di Bilancio 2021 (art. 1, commi 628 e 629, l. 30 dicembre 2020, n. 178), ha disposto l’abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2021, dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), fatti salvi gli effetti dei tributi pendenti. L’Agenzia delle Dogane, con nota n. 22479 del 22 gennaio 2021, è successivamente intervenuta chiarendo che talune regioni hanno già provveduto all’abrogazione, mentre altre stanno adeguando le rispettive normative regionali. Il celere intervento è dettato dal fatto che, il comma 630 della Legge di Bilancio, ha istituito un fondo presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze per ristorare le regioni dalle minori entrate.
L’Irba grava su un prodotto, la benzina, che risulta già assoggettato ad accisa. Pertanto, da tempo, si era posta la questione sull’illegittimità del tributo.
La Commissione europea aveva avviato una procedura di infrazione – con lettera prot. C (2018) 4602 del 19 luglio 2018 – ritenendo che con il prelievo in esame l’Italia era venuta meno alle regole comunitarie in materia di tassazione sui carburanti.
Com’è noto, ai sensi dell’art. l, paragrafo 2, direttiva CE 6 Dicembre 2008, n. 118, gli Stati membri possono imporre altre imposte indirette, oltre alle accise, solo se sono rispettate due condizioni: 1) che l’imposta sia riscossa per scopi specifici e 2) che sia conforme alle norme Ue applicabili per l’accisa o l’Iva (in tal senso anche CGUE, 5 marzo 2015, C-553/13, Statoil Fuel & Retail).
Ad avviso della Commissione, l’Irba era illegittima in quanto non aveva finalità specifiche, ma solo di bilancio e non rispettava le norme Ue relative al regime generale delle accise. In senso conforme alla Commissione Europea si era espressa, in un secondo momento, anche la giurisprudenza di merito (Comm. trib. Reg., Piemonte, 14 gennaio 2020, n. 53).
La scelta dell’abolizione dell’Irba è un passo decisivo nell’ottica dell’armonizzazione unionale dei tributi sui carburanti e dei prodotti dell’energia in generale.