Le attività di supporto e di assistenza alle verifiche effettuate in un’area portuale o in un luogo appositamente designato non sono imponibili ai fini Iva in quanto rientrano tra i servizi relativi alle operazioni doganali. A chiarirlo è l’Agenzia delle entrate con la risposta all’interpello n. 110 del 16 febbraio 2021.

Nel caso esaminato dall’Agenzia, la società che ha proposto interpello fornisce servizi accessori alle operazioni di sdoganamento, imbarco, sbarco, movimentazione e trasporto (terrestre o marittimo) di merci in transito portuale. Partecipa, inoltre, all’attività di controllo dei verificatori doganali, anche mediante un tracciamento elettronico dei mezzi di trasporto dei container dal porto al retroporto. In seguito all’attività ispettiva, i contenitori rientravano nell’area portuale per avviare la procedura di svincolo e delle ulteriori formalità doganali.

Nell’interpello, la società chiede all’Agenzia se tale attività potesse considerarsi non imponibile ai fini Iva.

Ad avviso delle Entrate, occorre verificare in primo luogo se le prestazioni di supporto e di assistenza alla visita e controllo scanner sono territorialmente rilevanti.

Per quanto concerne le prestazioni di servizi generiche, l’Iva è dovuta nello Stato in cui è stabilito il committente, se soggetto passivo d’imposta, ovvero il prestatore, qualora il committente non sia soggetto passivo (art. 7-ter, dpr 633/1972).

In secondo luogo, occorre verificare se sussistono gli estremi per l’applicazione del regime di non imponibilità. A tale proposito, tra i servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali non imponibili ai fini Iva, sono ricompresi, tra gli altri, anche i servizi relativi alle operazioni doganali (art. 9, comma 1, n. 4, dpr 633/1972).

Valutando quanto rappresentato nell’istanza e i relativi documenti allegati, l’Agenzia ha chiarito che i servizi di supporto e di assistenza alle verifiche possono essere annoverati tra i servizi relativi alle operazioni doganali, con contestuale applicazione del regime di non imponibilità Iva.