L’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli, con Determinazione direttoriale del 6 aprile 2021, prot. N. 100615/RU, ha fissato le regole affinché gli operatori e-commerce possano accedere alle procedure dichiarative a dati ridotti.

Tali procedure sono valide sino al 1° luglio 2021, data di entrata in vigore delle norme sul cd. Pacchetto Iva per il commercio elettronico, e per il rilascio dell’autorizzazione i soggetti e-commerce devono presentare istanza entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della Determinazione presso l’Ufficio delle Dogane competente sul luogo di tenuta delle scritture contabili principali ai fini doganali.

In particolare, le disposizioni sono applicabili ai soggetti che effettuano operazioni di importazione di merci non unionali, relative a spedizioni di valore trascurabile (ovvero non superiore alle soglie di 22,00 € o 150,00 €), destinate a soggetti privati (B2C) e originate da transazioni commerciali a distanza mediante l’uso di interfacce informatiche (marketplace o mezzi analoghi).

Al ricorrere delle su indicate condizioni, nonché di quelle di cui all’art. 4 della medesima determinazione, viene rilasciata l’autorizzazione per l’iscrizione alla sezione “Altri operatori economici” dell’Elenco istituito presso la Direzione Dogane “e-commerce P4I (platform for import)”.

Gli operatori già autorizzati all’utilizzo di modalità dichiarative semplificate, che rispettino anche i requisiti di cui all’art. 4 della determinazione, saranno iscritti d’ufficio alle sezioni “Corriere Espresso” o “Altri operatori economici”, a seconda che si tratti di corrieri aerei internazionali di cui all’art. 1, punto 47, del Regolamento delegato UE 2446/2015, o meno.

L’autorizzazione rilasciata consente all’operatore, successivamente ai controlli di sicurezza sulle merci pervenute nel punto di primo ingresso nel territorio doganale dell’Unione e al successivo spostamento delle stesse in regime di transito presso i magazzini autorizzati, di effettuare le formalità dichiarative in procedura ordinaria presso luogo approvato o presso la dogana e indicare al campo 33 della dichiarazione doganale DAU il codice convenzionale 9990 9909 00 anziché lo specifico codice di nomenclatura combinata identificativo della merce introdotta.

Sono escluse dalla semplificazione le spedizioni relative a prodotti alcolici, profumi, acqua di toeletta, tabacchi e prodotti del tabacco.

La Determinazione direttoriale in commento, al comma 1 dell’art. 4, riporta le condizioni ed i requisiti oggettivi e soggettivi per ottenere il rilascio dell’autorizzazione per l’iscrizione alla sezione “Altri operatori economici”. In particolare, il soggetto dovrà dimostrare di aver effettuato, dalla data di pubblicazione della Determinazione sino al 30 aprile 2021, almeno 2.000 operazioni mensili, mentre nessun numero di operazioni minime mensili è previsto per le autorizzazioni efficaci a partire dal 1° maggio 2021.

Inoltre, l’operatore dovrà dimostrare il possesso dell’autorizzazione per lo sdoganamento presso “luogo approvato” nonché per “destinatario autorizzato transito”, nonché l’utilizzo del codice EORI e possesso dell’autorizzazione AEO C+S.

Il rilascio dell’Autorizzazione è altresì subordinato a garanzie di tracciabilità della filiera dall’origine del flusso logistico nel Paese terzo alla consegna della merce sul territorio nazionale, alla messa a disposizione dal soggetto, all’Agenzia delle Dogane e Monopoli, della piattaforma “logistica” entro cui vengono svolte le operazioni ed alla predisposizione di un’adeguata organizzazione del magazzino per consentire l’esecuzione dei controlli della merce.

Condizioni più stringenti sono previste per le spedizioni di valore fino a 150 euro per le quali, a pena di decadenza immediata dall’autorizzazione alla semplificazione, è richiesta la compresenza delle garanzie di cui agli artt. 95 e 92 del Cdu, dell’autorizzazione alla dilazione di pagamento, ai sensi dell’art. 110 del Cdu, nonché, dal 10 maggio in via sperimentale e dal 15 giugno in via definitiva, dell’utilizzo del messaggio H7 – di cui all’allegato B del Regolamento delegato UE 2015/2446 – in ambiente reale.