Il mancato utilizzo di navi nell’anno del varo, se causato dall’emergenza sanitaria, giustifica la posticipazione del termine utile alla verifica della destinazione alla navigazione in alto mare. Con la risoluzione 28 maggio 2021, n. 39, l’Agenzia delle entrate ha precisato che tale verifica può essere rinviata al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del mezzo, piuttosto che al termine dell’anno successivo al varo.

Nel caso esaminato dall’Agenzia una società aveva effettuato forniture di carburante (c.d. “bunkeraggio”) per due navi da crociera di nuova costruzione, varate nel corso dello stesso anno (2020). Tali forniture erano state provvisoriamente sottoposte a regime di non imponibilità Iva, come previsto dall’art. 8-bis del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633. Ai fini dell’applicazione di tale normativa, gli armatori avevano fornito una preventiva dichiarazione in cui attestavano l’intenzione di adibire le navi alla navigazione in alto mare. Tuttavia, le condizioni emergenziali determinate dal Covid-19 non hanno consentito alle navi di prendere servizio entro il termine dell’anno successivo al varo.

La risoluzione in oggetto ha chiarito che il pregiudizio arrecato alle attività commerciali dall’emergenza sanitaria può comportare il rinvio dei termini utili alla verifica a consuntivo dell’effettiva destinazione delle navi alla navigazione in alto mare. Si tratta, pertanto, di una deroga alla regola generale per cui la verifica a consuntivo sulle navi varate nel 2020 avrebbe dovuto essere compiuta al termine del 2021.

Con la stessa risoluzione le Entrate hanno chiarito che la nuova formulazione dell’art. 8-bis del d.p.r. 633/1972 (introdotta dalla legge di bilancio 2021) si applica alle sole operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, attuativo della normativa (attualmente non ancora pubblicato). Per le attività effettuate in precedenza, invece, gli operatori devono continuare a fare riferimento ai precedenti chiarimenti forniti dall’Amministrazione (risoluzioni 12 gennaio 2017, n. 2 e 16 gennaio 2018, n. 6).