La sola classificazione di un prodotto in una data voce doganale non comporta l’automatico assoggettamento al relativo dazio antidumping, dovendo essere verificate le specifiche caratteristiche fisiche, l’utilizzo ed il rapporto qualità prezzo del prodotto, nonché la rispondenza con l’obiettivo della normativa istitutiva della misura. A ribadirlo è la Corte di giustizia, con la sentenza C-362/20 del 15 luglio 2021, che ha dichiarato legittima l’applicazione del dazio antidumping ad accessori fusi per tubi filettati di ghisa a grafite sferoidale originari dalla Cina in virtù di quanto disposto nel Regolamento di esecuzione Ue 430/2013 nella versione precedente alla modifica intervenuta nel 2019.

La Corte di Giustizia infatti, al fine di dirimere la questione riferita alla corretta applicazione dei dazi antidumping dei prodotti non esplicitamente indicati nel regolamento istitutivo della misura (che non esplicita nulla circa la grafite sferoidale del prodotto), ha chiarito esplicitamente il meccanismo di applicazione dei dazi antidumping in questa evenienza.

I regolamenti istitutivi dei dazi antidumping devono, infatti, esplicitamente menzionare una descrizione del prodotto oggetto della misura anche in base alla sottovoce doganale della Nomenclatura combinata a cui appartengono. Come nel caso oggetto della sentenza, tuttavia, molto spesso la descrizione della sottovoce della NC può mancare di precisione, rendendo necessario utilizzare criteri supplementari di distinzione per comprendere la necessità di applicazione del dazio.

A tale fine, la Corte di Giustizia afferma la necessità di valutare che i prodotti siano sostanzialmente intercambiabili e in concorrenza con quelli esplicitamente indicati nei regolamenti antidumping. Le merci devono presentare, pertanto, le medesime caratteristiche tecniche e fisiche, avere lo stesso utilizzo finale e lo stesso rapporto qualità-prezzo.

Non solo, al fine di comprendere l’intercambiabilità dei prodotti con quelli oggetto del regolamento è infatti necessario valutare anche il contesto e gli scopi perseguiti con l’istituzione del dazio, al fine di evitare l’estensione delle misure antidumping a prodotti che, pur essendo simili, non necessitano di alcuna misura a protezione del mercato dell’Unione.

In seguito ad un’attenta disamina del regolamento in oggetto, sulla base dei criteri precedentemente enunciati, la Corte ha ritenuto che i tubi in questione fossero sostanzialmente interscambiabili con quelli descritti dal regolamento, e necessitasse, di conseguenza, l’applicazione dei relativi dazi antidumping.