La lavorazione a freddo è idonea a conferire l’origine indiana ai tubi senza saldatura di acciaio inossidabile. Questo il principio espresso dalla Corte Fiscale di Düsseldorf con una sentenza del 15 settembre 2021, intervenuta su uno dei sempre più frequenti casi di applicazione dei dazi antidumping su tubi di acciaio, che coinvolgono molte imprese europee.

Nel caso esaminato dal giudice tedesco, ad avviso della Dogana, i prodotti importati non avrebbero avuto origine indiana, come risultava dai certificati di origine rilasciati dalla Camera di Commercio indiana, bensì cinese, con la conseguente applicazione del dazio antidumping. Secondo l’Amministrazione, dalle conclusioni del Report dell’Olaf sarebbe emerso che la lavorazione effettuata in India sui tubi grezzi cinesi non sarebbe stata idonea a determinare l’origine indiana.

La Corte d’appello tedesca, dopo aver analizzato lo specifico processo di trasformazione a freddo che avviene presso gli impianti di lavorazione indiani, ha confermato l’origine dichiarata dall’importatore tedesco e annullato integralmente i dazi antidumping.

Il giudice tedesco ha richiamato, inoltre, le conclusioni della Commissione europea che ha svolto una specifica attività di controllo in loco presso gli stabilimenti indiani, per accertare le attività concretamente svolte e il livello di lavorazione del prodotto, per poi concludere confermando l’origine indiana (Reg. di esecuzione Ue n. 2017/2093). A differenza dell’indagine della Commissione, il Report Olaf non dà conto di ispezioni sui luoghi di produzione in India o in Cina, fondando l’indagine sull’incrocio di dati statistici generali.