In caso di accertamenti condotti tramite il meccanismo analitico-induttivo non è necessario che siano determinate anche le rispettive componenti negative di reddito.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 23 settembre 2021, n. 25804, con la quale è stato ribadito un importante principio in ordine al legame tra principio di capacità contributiva e attività di accertamento del reddito.
Nel caso oggetto della sentenza, il contribuente contestava all’Agenzia delle entrate il fatto di non aver tenuto conto delle componenti negative del reddito, nell’attività di accertamento effettuata sulla base della movimentazione bancaria del reddito di impresa.
È ormai pacifico infatti che, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria ricostruisca il reddito in modo induttivo puro, ossia desumendo sinteticamente i proventi complessivi del contribuente, la stessa deve tenere conto anche delle componenti negative emerse durante l’attività di verifica o computate in modo forfettario.
Tale ragionamento trova il proprio fondamento nel principio di capacità contributiva di cui all’art. 53 Costituzione, il quale impedisce che ad essere tassato sia il reddito lordo, a prescindere dalle componenti negative di costo.
Ad avviso della Corte di Cassazione, tuttavia, questo principio non troverebbe applicazione nel caso in cui l’accertamento fosse perfezionato tramite il metodo analitico induttivo, rettificando una singola componente del reddito sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti.
In questo caso, infatti, dal momento che la ricostruzione reddituale non ricomprende la totalità del reddito del contribuente, ma si limita a delle specifiche componenti, non è necessario prendere in considerazione le relative poste negative di reddito che prescindono dalla categoria rettificata.