Sono in vigore dal 1° dicembre 2021 le nuove regole Iva sulle vendite intracomunitarie ad effetto differito.
È questo il tema disciplinato dal d.lgs 5 novembre 2021, n, 192, il quale recepisce in Italia il contenuto della direttiva Ue 4 dicembre 2018, n. 1910, la quale modifica la disciplina Iva relativa agli scambi intracomunitari in ottica di garantire una maggiore semplificazione operativa.
Tramite la recente riforma nazionale è, dunque pienamente disciplinato il regime “call off stock”, inerente i beni introdotti nel territorio nazionale da un diverso Paese UE per essere qui acquistati e quelli, viceversa, movimentati in Italia al fine di essere successivamente ceduti. Tale particolare fattispecie, introdotta all’art. 17-bis della direttiva IVA, è stata finalmente normata anche internamente agli articoli 38-ter e 41-bis del d.l. 30 agosto 1993, n. 331. Tale articolo stabilisce, nello specifico, che nel caso in cui siano rispettate tutte le altre condizioni formali IVA (es. l’annotazione dell’operazione nel registro Iva e la presentazione del modello Intrastat), i trasferimenti di prodotti dall’Italia verso un diverso Stato membro mirati esclusivamente alla vendita al soggetto passivo ivi residente, senza che il passaggio della proprietà del prodotto sia intervenuto previamente alla movimentazione, non più assimilati alle cessioni intracomunitarie, beneficiando, invece del regime di sospensione di imposta fino al momento in cui è formalmente perfezionato il passaggio della proprietà.
È solo con tale trasferimento che si conclude pertanto la vera e propria cessione intracomunitaria del prodotto, con conseguente adempimento dei correlati obblighi impositivi.
Tale modifica comporta evidenti vantaggi per gli operatori, comportando per il soggetto venditore la possibilità di non doversi identificare ai fini Iva nel Paese membro di destinazione, non effettuando più alcun trasferimento a se stesso, ma esclusivamente una cessione intracomunitaria ad effetto differito, purchè questa sia perfezionata nel termine di 12 mesi.
Tale regime assume il valore di mera facoltà per l’operatore, il quale può pertanto, correttamente optare per non avvalersene, nel caso in cui ritenga in ogni caso profittevole l’identificazione Iva nel diverso Stato membro.