Con la risposta a interpello 25 febbraio 2022 n. 89, l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti circa gli adempimenti richiesti ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità Iva, previsto dall’art. 8 bis dpr 633/1972 per i soggetti che vendono lubrificanti a navi adibite alla navigazione in alto mare.

Ai fini del riconoscimento del regime di non imponibilità, la società istante, attiva nel settore del bunkeraggio, chiedeva quali fossero le modalità per ottemperare all’obbligo introdotto dalla legge 30 dicembre 2020 n. 178. In particolare, tale normativa prevede, a carico degli operatori del settore, la presentazione di un’apposita dichiarazione attestante che la nave rifornita rispecchia la definizione di “nave destinata alla navigazione in lato mare” di cui all’art. 8 bis, dpr 633/1972.

L’Agenzia delle Entrate ha, dunque, chiarito che i fornitori devono indicare nella fattura gli estremi del protocollo di ricezione della dichiarazione del cliente, consultabile sul sito web dell’Agenzia delle entrate o comunicato dal Centro Operativo di Pescara, a seconda che il dichiarante risulti residente o meno. Il residente, infatti, è tenuto a dichiarare l’utilizzo di imbarcazioni adibite alla navigazione in alto mare attraverso i canali telematici Entratel/Fisconline dell’Agenzia delle Entrate. Diversamente, il dichiarante non residente, non stabilito né identificato in Italia, invia la propria comunicazione tramite posta elettronica al Centro Operativo di Pescara.

Da ciò deriva la diversa modalità con cui l’armatore/fornitore di lubrificante può reperire i numeri di protocollo.

In aggiunta, il fornitore del dichiarante non residente è gravato da un obbligo ulteriore, dovendo farsi trasmettere dal dichiarante non residente una copia della dichiarazione di esistenza della condizione di navigazione in alto mare.

La risposta dell’Agenzia riguarda, infine, le condizioni per estendere il regime di non imponibilità alle operazioni concluse fra il fornitore diretto e il proprio cedente o prestatore (fornitore indiretto). Il fornitore diretto deve, infatti, comunicare gli estremi del protocollo della dichiarazione del cliente al fornitore indiretto che abbia titolo ad applicare il regime di non imponibilità. Il fornitore indiretto sarà tenuto ad indicare il protocollo della dichiarazione nella fattura emessa nei confronti del proprio fornitore diretto/committente.