Restrizione della non imponibilità IVA prevista per i trasporti di beni in esportazione, in transito o in importazione. La circolare di Assonime n. 2 del 25 gennaio 2022 illustra il contenuto della novità introdotta dal decreto legge 146/2021 (convertito in legge 251/2021) e in vigore dal 1° gennaio 2022.

La novità legislativa

La circolare di Assonime n. 2 del 25 gennaio 2022 ha commentato l’art. 5 septies del decreto legge 146/2021 (convertito in legge 251/2022). La norma rappresenta una significativa novità per le imprese della logistica. A seguito di tale novella, i servizi di trasporto di beni in esportazione, in transito o in importazione possono beneficiare della non imponibilità IVA solo se resi direttamente nei confronti dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore o del destinatario dei beni, da parte del prestatore dei servizi di trasporto, in esecuzione di un contratto di spedizione.

Per effetto della nuova previsione, le prestazioni di trasporto internazionale di beni effettuate nei confronti di sub-vettori o sub-contraenti non potranno beneficiare del regime di non imponibilità IVA.

 Attuazione dei principi giurisprudenziali unionali

Il regime di non imponibilità Iva dei trasporti internazionali risponde all’esigenza di assicurare il rispetto dei principi di neutralità e di imposizione nel paese di destinazione, in coerenza con la natura dell’IVA di tributo diretto ad assicurare l’imposizione dei consumi nei Paesi dell’Unione europea. L’attuazione di questi principi comporta la necessità di rendere non imponibili (“esenti” secondo la terminologia unionale), non soltanto le cessioni di beni esistenti nello Stato membro destinati ad essere esportati e, quindi, immessi in consumo in uno Stato terzo, ma anche i servizi connessi a tali esportazioni, considerandosi tali servizi strettamente

legati allo scambio commerciale con l’estero. Quanto ai trasporti relativi alle

importazioni, invece, l’esenzione risponde all’esigenza di evitare duplicazioni nei casi in cui i corrispettivi relativi ai trasporti siano inclusi nell’imponibile delle importazioni.

La circolare ricostruisce il precedente orientamento nazionale in merito alla non imponibilità IVA prevista per i trasporti di beni in esportazione, che secondo una prassi consolidata e confermata anche dall’amministrazione finanziaria era considerata applicabile anche ai trasporti di beni effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti.

Tuttavia, la Corte di Giustizia, con la sentenza 29 giugno 2017, in causa C-288/16, ha mutato radicalmente tale orientamento, affermando che l’esonero non può essere riconosciuto per prestazioni di servizi di trasporto rese da un soggetto sub-vettore. Ad avviso dei giudici del Lussemburgo, infatti, “l’esenzione prevista da tale disposizione non si applica ad una prestazione di servizi, come quella oggetto del procedimento principale, relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni”.

Come osservato dalla circolare, la Corte di Giustizia afferma che l’esenzione si limita a garantire l’osservanza del principio dell’imposizione dei beni o dei servizi nel luogo di destinazione. Un’interpretazione estensiva della norma risulta contrastante con tale finalità, oltre che con il consolidato orientamento secondo cui le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente.

L’art. 5 septies del decreto legge 146/2021 mira quindi ad adeguare la normativa interna all’interpretazione fornita dalla giurisprudenza unionale.

Assonime segnala, da un punto di vista terminologico, che la norma in parola limita il regime di non imponibilità ai servizi di trasporto resi all’”esportatore”, mentre il dispositivo della sentenza della Corte di Giustizia fa riferimento ai servizi resi al “mittente”. Tale differenza terminologica, come chiarisce Assonime, non assume tuttavia rilievo pratico. Dalla lettura della sentenza, si ricava infatti che l’esonero ha ad oggetto tutte le prestazioni di trasporto necessarie per l’effettiva realizzazione dell’operazione di esportazione. Ne deriva che l’uso dell’espressione “esportatore” e “importatore” è da intendersi in senso ampio, al fine di comprendere i committenti dei servizi di trasporto che sono parte della transazione commerciale.

 Esclusione della retroattività della nuova disciplina

La circolare evidenzia infine l’espressa irretroattività della novità legislativa. L’art. 5 septies, in conformità alla richiamata sentenza della Corte di Giustizia, esclude infatti espressamente l’applicazione della modifica normativa ai comportamenti adottati in data anteriore al 1° gennaio 2022. Ciò significa che i servizi di trasporto resi da sub-vettori prima di tale data possono beneficiare del regime di non imponibilità IVA.