Le sanzioni doganali applicate per un valore non proporzionato con la violazione commessa devono essere ridotte o annullate in sede giudiziale, a prescindere da quanto rigidamente previsto nella normativa di settore. Lo ribadisce la Corte di Cassazione con la sentenza 11 maggio 2022, la quale ha affermato che, in applicazione del principio unionale di proporzionalità, l’irrogazione delle sanzioni non può essere oggetto di nessun automatismo, dovendo essere adeguata al comportamento tenuto dal contribuente nel caso concreto.
Nel caso sottoposto all’esame della Corte di Cassazione, l’Agenzia delle dogane, a fronte di un errore di classificazione doganale dei prodotti importati, aveva irrogato una sanzione pari al 300% della somma pretesa, applicando rigidamente il valore minimo dello scaglione di riferimento previsto dall’art. 303 TULD, senza nessuna valutazione del concreto comportamento del contribuente.
Con la sentenza analizzata, la Suprema Corte ha ribadito che, sebbene gli Stati membri siano liberi di adottare sanzioni in caso di inosservanza di obblighi volti a garantire la corretta riscossione dell’imposta e a evitare la frode, tali somme non devono eccedere quanto necessario al raggiungimento dello scopo perseguito (nello stesso senso, Corte di Cassazione, sez. trib., 12 novembre 2020, n. 25509).
Il giudice nazionale è quindi obbligato a verificare che l’importo della sanzione irrogata dall’Amministrazione non ecceda quanto necessario per conseguire gli obiettivi consistenti nell’assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e, in tal caso, disapplicare la norma sanzionatoria (ex multis, Corte di Cassazione, sez. trib., 19 dicembre 2019, n. 33878).
Sotto tale profilo, la Corte di Giustizia UE ha da tempo chiarito che, in mancanza di proporzionalità tra la sanzione prevista e la violazione di legge, la norma nazionale deve essere disapplicata per contrasto con il fondamentale principio dell’Unione europea (Corte di Giustizia, 8 marzo 2022, C-205/20, NE; Corte di Giustizia, 17 luglio 2014, C-272/13, Equoland; Corte di Giustizia, sentenza 19 luglio 2012, C-263/11, Rēdlih).
Con la sentenza 11 maggio 2022, n. 14908, la Corte di Cassazione ha, quindi, riconosciuto che, ove il comportamento complessivo del contribuente e la gravità della violazione commessa rendano evidentemente sproporzionata l’irrogazione della sanzione individuata dall’art. 303, comma 3, Tuld, tale norma deve essere disapplicata in via giudiziale.
Anche l’applicazione della sanzione minima edittale, pertanto, può comportare un’effettiva violazione del principio di proporzionalità, con conseguente obbligo da parte del giudice di disapplicare tale normativa, in osservanza ai principi unionali.