Entro il 30 settembre 2022 è possibile presentare la richiesta di regolarizzazione dei crediti di imposta da ricerca e sviluppo, per evitare l’applicazione delle gravose sanzioni e interessi in caso di attività di rettifica per indebita compensazione fiscale.

A stabilirlo è il provvedimento dell’Agenzia delle entrate 1° giugno 2022, prot. n. 188987/2022, il quale ha disciplinato la procedura per fruire di tale riversamento spontaneo dei crediti di imposta già previsto dalla legge di Bilancio 2022. Tramite tale procedimento speciale è possibile rinversare il credito maturato in uno o più periodi di imposta compresi tra il 2014 e il 2019, utilizzati indebitamente (secondo le Entrate) in compensazione entro il 22 ottobre 2022, senza l’irrogazione di sanzioni o interessi di mora, evitando così una possibile contestazione a posteriori del Fisco.

Per poter beneficiare di tale opportunità, è tuttavia necessario che il soggetto richiedente abbia realmente sostenuto le spese dedotte, abbia applicato la rateazione in misura non conforme, abbia commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili oppure abbia errato nella determinazione della media storica di riferimento.

È, quindi, solo nel caso in cui il contribuente si trovi in una di tali ipotesi e il credito non sia stato già oggetto di recupero da parte dell’Agenzia delle entrate, divenuto definitivo entro il 22 ottobre 2021, che sarà possibile richiedere la regolarizzazione del credito di imposta nella misura corretta.

Come precisato dall’Agenzia delle entrate, tale procedura inoltre, non può espressamente essere utilizzata nel caso in cui la fruizione del credito sia stata oggetto di misure fraudolente, di fattispecie oggettivamente o soggettivamente simulate, di false rappresentazioni fondate da dati falsi o fatture relative a operazioni inesistenti, oppure nel caso in cui manchi del tutto la documentazione idonea a dimostrare il sostenimento delle spese ammissibili per fruire del credito in esame.

Il provvedimento in esame stabilisce chiaramente la decadenza da tale procedura nell’ipotesi in cui l’Agenzia delle entrate riscontri l’esistenza di una di tali condizioni ostative in seguito alla presentazione dell’istanza di riversamento. In tale eventualità, pertanto, la richiesta cessa di produrre gli effetti richiesti, con la conseguenza che le somme eventualmente versate si considerano acquisite dall’Ufficio a titolo di acconto sull’importo complessivamente dovuto, comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi applicati.