Nuove restrizioni al commercio internazionale e alla prestazione di servizi verso controparti russe. Sono queste le maggiori novità stabilite nel “sesto pacchetto” di sanzioni UE verso la Russia. Il Regolamento UE 2022/879 ha, infatti, introdotto nuove limitazioni alle importazioni di petrolio russo, ma ha anche ampliato la lista dei prodotti “quasi dual use”, vietando l’export di numerosi prodotti chimici e stabilendo il divieto di fornire assistenza contabile, fiscale e amministrativa gestionale verso persone fisiche o giuridiche stabilite in Russia.
A partire dal 4 giugno, è vietato, per gli operatori europei, concludere contratti di fornitura aventi ad oggetto prodotti petroliferi indicati nell’all. XXV del Reg. Ue 833/2022. Fino al 5 dicembre 2022 è, tuttavia, ancora possibile per gli operatori importare petrolio greggio russo in adempimento a contratti conclusi in precedenza al 4 giugno 2022 o per operazioni una tantum, a condizione che sia notificata alla Commissione UE l’esecuzione del nuovo contratto entro 10 giorni dalla conclusione. In caso di importazioni di petrolio raffinato, invece, il termine ultimo per l’importazione è individuato nel 5 febbraio 2023.
Non sono inclusi nei divieti, tuttavia, le importazioni di petrolio greggio proveniente dagli oleodotti diretti verso l’Unione europea, le quali saranno possibili fino a una successiva pronuncia del Consiglio UE.
La Commissione UE ha, inoltre, previsto ulteriori esenzioni, stabilendo speciali tempistiche per l’introduzione del blocco all’import, per Bulgaria, Repubblica Ceca e Croazia.
Sotto un profilo operativo, la Commissione UE ha espressamente specificato che sono oggetto del divieto esclusivamente i prodotti russi, non essendo prevista nessuna restrizione per i prodotti petroliferi provenienti da Paesi terzi che si limitino a transitare nel territorio della Federazione russa.
Al contrario, il Regolamento 879/2022 prende espressamente in considerazione le triangolazioni intra-UE, vietando che i prodotti importati siano successivamente esportati verso altri Paesi dell’UE, aggirando così le sanzioni previste.
Il “sesto pacchetto” comprende, tuttavia, anche modifiche alle sanzioni precedentemente stabilite, nonché l’introduzione di nuovi divieti nella prestazione di servizi.
In particolare, è stato previsto un generale divieto di fornire servizi di assistenza contabile, tributaria o di revisione dei conti, nonché attività amministrativa o di pubbliche relazioni, verso il governo russo o persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia qualsiasi attività, sia in forma diretta che indiretta. Sono, tuttavia, fatte salve le obbligazioni derivanti da un contratto concluso in precedenza al 4 giugno 2022, purché siano adempiute entro il 5 luglio 2022 e la possibilità di fornire i servizi strettamente necessari in un procedimento giudiziario o l’attività eseguita nei confronti di soggetti russi controllati da società stabilite in uno Stato membro.
Di particolare importanza è, inoltre, l’aggiunta tra i prodotti quasi dual-use, ritenuti come strategici per la crescita militare russa, di numerosi prodotti chimici esplicitamente elencati nell’all. VII del Reg. 833/2014. Sono state inoltre integrate con diversi istituti di credito e con nuove persone fisiche, le black list dei soggetti inclusi nelle sanzioni soggettive UE.