L’Iva è dovuta per i servizi di trasporto, effettuati nel corso di operazioni di esportazione, quando questi sono eseguiti nei confronti di un “subappaltatore” dell’effettivo esportatore. Ad affermarlo è l’Agenzia delle entrate, nel corso della recente risposta ad interpello del 26 luglio 2022, n. 392.

Come noto, con il d.l. del 21 ottobre 2021, n. 146, il legislatore ha stabilito che l’Iva deve essere corrisposta per tutti i servizi di trasporto effettuati nell’ambito di operazioni di esportazione prevedendo, tuttavia, un’importante eccezione: quando questi servizi sono effettuati a favore di specifici soggetti indicati dalla legge, invero, l’Iva non è, invero, dovuta. In particolare, secondo l’art. 5-septies del medesimo decreto legge, tale agevolazione si applica per i servizi di trasporto svolti direttamente a favore dell’esportatore, del titolare del regime di transito, dell’importatore, del destinatario dei beni e degli altri soggetti elencati all’articolo in esame.

Secondo l’Agenzia, pertanto, se si escludesse l’imposizione Iva per i servizi di trasporto svolti in nei confronti dell’impresa subappaltatrice, si estenderebbe indebitamente un’agevolazione prevista solo per specifici casi, violando sia la normativa nazionale che la giurisprudenza europea, la quale richiede che le eccezioni siano interpretate restrittivamente.

Sul tema, infatti, la Corte di giustizia si era già espressa con la Sentenza del 29 giugno 2017, causa C-288/16, con cui i Giudici avevano chiarito come la normativa europea sul punto “(…) deve essere interpretata nel senso che l’esenzione prevista (…) non si applica ad una prestazione di servizi (…) relativa a un’operazione di trasporto di beni verso un paese terzo, laddove tali servizi non siano forniti direttamente al mittente o al destinatario di detti beni“. Per la Corte di giustizia, quindi, è necessario garantire la tassazione presso il luogo di destinazione dei beni esportati anche alle attività di trasporto a condizione, però, che quest’ultime contribuiscano effettivamente alle operazioni di esportazione. Ciò può essere realizzato prevedendo la non imponibilità Iva per i servizi forniti direttamente all’esportatore, all’importatore o al destinatario dei beni.

Facendo seguito a tale decisione della Corte di Giustizia, quindi, l’Agenzia delle entrate ha apertamente riconosciuto che è condizione necessaria, ai fini della non imponibilità Iva in esame, che i servizi di trasporto relativi alle esportazioni siano prestati direttamente ai soggetti indicati dalla legge; in caso contrario, l’Iva sarà dovuta.

Di conseguenza, l’Agenzia ha chiarito che, ove il servizio sia svolto in “subappalto” da un soggetto terzo, e sia solo quest’ultimo ad avere ricevuto il diretto mandato dall’esportatore, l’operazione dovrà essere necessariamente assoggettata all’Iva. Una differente soluzione comporterebbe, infatti, un’applicazione “a catena” del regime di non imponibilità Iva, in contrasto con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia UE.