Con il Regolamento UE 1904/2022 il Consiglio  UE ha istituito nuove rilevanti restrizioni, ampliando i divieti esistenti per numerosi prodotti in precedenza liberamente importabili ed esportabili. L’ottavo pacchetto prevede, inoltre, un prezzo concordato sul petrolio e l’estensione del divieto di triangolazioni complesse anche per i beni siderurgici russi.

Il Regolamento UE 1904/2022, in vigore dal 7 ottobre 2022, ha disposto una generale modifica delle restrizioni precedentemente stabilite, sia con riferimento all’import che all’export verso la Russia.

Con riferimento ai prodotti con possibili usi militari e di difesa (c.d. beni quasi dual use), elencati nell’all. VII del Reg. UE 833/2014, sono stati, infatti inclusi anche i teaser e gli spray urticanti, nonché numerosi circuiti, semiconduttori e apparecchi fotografici, non più liberamente esportabili in Russia.

Significative modifiche riguardano, inoltre, i beni necessari per l’industria petrolifera russa e del gas naturale, essendo stato introdotto un nuovo divieto all’export per numerose tecnologie, come, per esempio, oli idraulici, guarnizioni per freni, antenne, e strumenti di misurazione pressione.

L’ottavo pacchetto ha effettuato importanti modifiche anche per i beni strategici per l’industria russa (all. XXIII), essendo stati vietato l’export, tra gli altri, di inchiostri, carte, solventi, catalizzatori, merci in ferro e acciaio, nonché motori e altre tecnologie facenti parte del settore automotive.

Con riferimento all’import dalla Russia, è stato profondamente aggiornato l’all. XVII, relativo ai beni siderurgici russi, per i quali è vietata l’importazione in UE, il quale, in seguito alla sua nuova formulazione, comprende anche tutti i prodotti laminati piatti laminati a caldo o a freddo, le barre di ferro o acciaio o le merci in acciaio inossidabile.

L’ottavo pacchetto stabilisce tuttavia, che non siano esclusivamente le merci siderurgiche russe ad essere oggetto di restrizioni. È, infatti, vietato acquistare o importare anche tutte le merci lavorate presso Paesi terzi, incluse nell’all. XVII del medesimo regolamento, ottenute tramite lavorazioni dei prodotti russi.

Anche con riferimento ai beni siderurgici, pertanto, è stato espressamente stabilito il divieto di triangolazioni c.d. complesse, contraddistinte da lavorazioni sostanziali sulle merci vietate, al fine di alterarne fittiziamente l’origine doganale con quella di Paesi terzi, per eludere le misure restrittive disposte dall’UE.

Assume particolare importanza, per le imprese attive nel commercio internazionale, anche la modifica dell’allegato XXI del Reg. UE 833/2014, concernente i prodotti tipici russi. Sono, infatti, introdotti, tra i divieti all’import, anche numerosi composti chimici, motori per veicoli e loro parti, elettrodomestici e macchine agricole, così come beni di legno, sigari, sigarette e cosmetici.

Con l’ottavo pacchetto, è stato, infine, disposto un nuovo divieto di trasporto di petrolio greggio o raffinato russo, esportato verso Stati terzi, valido rispettivamente dal 5 dicembre 2022 e dal 5 febbraio 2023 per i combustibili raffinati, che siano stati acquistati a un valore superiore a quello indicato dalle istituzioni UE.