Cambia la disciplina del reato di contrabbando, per il quale è ora ammessa la confisca per equivalente quando non sia possibile procedere alla confisca diretta sui beni importati. A stabilirlo è il decreto legislativo n. 156 del 2022, che interviene sull’art. 301 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (d.p.r. 43/1973, Tuld).

Il Legislatore ha intensificato le misure di prevenzione nelle ipotesi di contrabbando, stabilendo che, quando non sia possibile procedere alla confisca diretta sui beni importati, possono essere sottoposti a confisca, per un valore equivalente, somme di denaro, beni o altre utilità di cui il soggetto ha la disponibilità, anche per interposta persona. Gli operatori devono, pertanto, prestare ancora più attenzione, in quanto un eventuale procedimento penale potrebbe comportare anche una confisca dei beni dell’importatore, con evidenti ripercussioni sulla sua attività economica.

Occorre ricordare che il reato di contrabbando si perfeziona quando un soggetto sottrae, o tenta di sottrarre, merci di origine estera al pagamento dei diritti di confine (artt. 282 e ss. Tuld).

Il c.d. decreto depenalizzazione (d.lgs. 8/2016) aveva trasformato i reati doganali puniti con la sola sanzione della multa o ammenda (come il contrabbando semplice) in illeciti amministrativi. Successivamente, il d.lgs. 75/2020 ha previsto la ri-criminalizzazione delle condotte che integrano il reato di contrabbando “semplice” quando l’ammontare dei diritti di confine dovuti superi la soglia dei 10.000 euro e ha incluso gli illeciti di contrabbando nel novero dei “reati presupposto” ai fini dell’accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato.

La disciplina del contrabbando assume, pertanto, rilievo fondamentale per l’aggiornamento del modello 231 delle aziende.

Al riguardo, occorre sottolineare che il d.lgs. 156/2022 aggiorna anche il d.lgs. 231/2001, ricomprendendo tra le ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti anche i reati commessi al fine di evadere l’Iva nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro, da cui possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a dieci milioni di euro.