Nuove deroghe e contingenti quantitativi: l’Agenzia delle Dogane, con un avviso pubblicato venerdì 3 marzo 2023, ha precisato le numerose novità e deroghe alle restrizioni introdotte dal Reg. UE 2023/427 (c.d. decimo pacchetto di sanzioni).
Il nuovo Regolamento ha integrato i divieti di esportazione delle merci europee verso Russia e Bielorussia, in particolare quelli relativi ai prodotti suscettibili di utilizzo a fini sia civili che militari (c.d. beni appartenenti alle liste “dual use” e “quasi dual use”) nonché i beni utilizzati nel settore dell’energia e dei trasporti e quelli in grado di contribuire al rafforzamento della capacità industriale russa. Gli elenchi dei prodotti dual use, presenti negli allegati al regolamento base 2014/833, sono stati ampliati, attraverso l’inserimento di tecnologie avanzate che potrebbero essere reindirizzate al sostegno dell’esercito russo, tra le quali: veicoli; generatori elettrici, binocoli, radar, bussole, parti di macchine, pompe, macchinari per la lavorazione dei metalli, impianti industriali completi, beni utilizzati nell’industria aeronautica.
L’Agenzia delle Dogane ha tuttavia precisato alcune deroghe, allo scopo di tutelare il legittimo affidamento delle imprese che abbiano già concluso contratti di fornitura o di scambio prima dell’entrata in vigore del Regolamento stesso, ossia il 26 febbraio scorso. Vengono innanzitutto previsti dei termini di esecuzione diversificati, entro i quali perfezionare le operazioni doganali per determinate categorie di merci (in taluni casi il 27 marzo o il 27 maggio, in altri casi il 31 dicembre 2023).
Il Regolamento, inoltre, modifica l’art. 3 duodecies, par. 1(2) del Reg. UE 833/2014, disponendo la non operatività del divieto di esportazione di componenti siderurgiche, in presenza di autorizzazione delle autorità competenti e per l’esecuzione di contratti fino al 27 marzo 2023, o laddove tali forniture siano destinate all’industria aeronautica, in presenza di opportuna autorizzazione delle autorità competenti (esclusi i casi in cui si abbiano fondati motivi per ritenere che dette merci possano essere destinate a un uso militare).
Infine, il decimo pacchetto inserisce, nel Reg. UE 833/2014, l’art. 12 sexies, ai sensi del quale le Autorità doganali, a determinate condizioni, possono svincolare le merci introdotte nel territorio UE prima del 26 febbraio 2023 e che siano state bloccate in applicazione del regolamento, purché presentate sotto vigilanza doganale.
In ogni caso le Autorità doganali possono non autorizzare la riesportazione delle merci verso la Russia, qualora vi siano fondati motivi per sospettare un’elusione delle sanzioni.