È possibile definire in via agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022. A introdurre tale agevolazione è la legge di bilancio 2023, che consente di “rottamare” i ruoli esattoriali con il versamento della quota capitale, senza aggravio di interessi, sanzioni e aggi. Il comma 222 della legge di bilancio 2023 prevede che le cartelle fino a 1000 euro, invece, possono essere stralciate senza rottamazione. Come riportato dalla circolare dell’Agenzia delle entrate 27 gennaio 2023, n. 2/E, sono esclusi dalla definizione agevolata le cartelle della riscossione recanti le risorse proprie tradizionali dell’Ue, l’imposta sul valore aggiunto, le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato, i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti ed infine le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna.

Per poter beneficiare della rottamazione, il comma 236 dispone che il contribuente dovrà presentare entro, il 30 aprile 2023, la dichiarazione con la quale manifesta la volontà di aderire alla definizione, indicando il numero delle rate con cui intende effettuare il pagamento delle somme dovute. Con tale dichiarazione, inoltre, dovrà assumersi l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti aventi ad oggetto i carichi che intende definire.

A seguito della presentazione della domanda, l’agente della riscossione potrà comunicare, fino al 30 giugno 2023, l’ammontare complessivo dei debiti ai contribuenti, oppure, nel caso di pagamento rateale, il giorno o il mese di scadenza di ciascuna rata.

Il debitore dovrà versare il dovuto in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2023, oppure nel caso di pagamento dilazionato, entro il 31 luglio 2023 dovrà essere saldato il 10% del totale dell’importo dovuto; dovrà essere pagata la stessa percentuale anche per la seconda rata con scadenza in data 30 novembre 2023.

La circolare 2/E precisa anche che il mancato, tardivo o insufficiente versamento, superiore a 5 giorni, dell’unica rata o di una successiva alla prima comporta l’inefficacia della definizione e, di conseguenza, in tal caso i versamenti effettuati saranno considerati semplici acconti di quanto complessivamente dovuto e non determineranno l’estinzione del debito, per il quale, pertanto, l’agente della riscossione potrà riprendere l’attività di recupero.