La definizione agevolata può essere utilizzata anche per i contenziosi che hanno a oggetto i tributi doganali e le relative sanzioni, se collegate al tributo: è questa la principale novità della circolare dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, n. 9/2023 del 14 marzo.
Da sempre escluse dalle misure deflattive del contenzioso, le liti aventi a oggetto dazi e Iva all’importazione trovano oggi una possibilità di chiusura incentivata, che prevede l’integrale pagamento della pretesa fiscale e l’abbuono delle sanzioni. I dazi doganali, in quanto entrate del bilancio europeo, non possono accedere a meccanismi di pagamento in misura ridotta, neppure in sede contenziosa, trattandosi di importi riscossi dallo Stato, ma per conto e nell’interesse dell’Unione europea. La legge di bilancio ha poi previsto una generalizzata esclusione, dai meccanismi di definizione, anche per l’Iva all’importazione, benchè questa non rappresenti una risorsa propria dell’UE e sia invece destinata, come l’Iva interna, al nostro erario.
Chiarita la ragione per cui, nella fiscalità di confine, valgono regole diverse dalla definizione prevista per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ci si è chiesti se vi fossero margini di manovra per consentire di fare accedere al meccanismo di incentivazione alla chiusura dei contenziosi, anche i tributi amministrati da ADM, pur nei limiti fissati dagli impegni europei.
La circolare risponde positivamente, consentendo, per la frequente ipotesi di giudizio relativo a dazi doganali, Iva all’importazione e sanzioni, di procedere con l’integrale pagamento, da parte del contribuente, dell’intero valore dell’atto impugnato relativo ai tributi, comprensivo di interessi ed eventuali altri accessori. Per effetto della definizione, il giudizio si tramuta in una controversia relativa alla sola sanzione collegata al tributo, il cui rapporto è da considerare definito per effetto dell’adesione. La circolare conferma, dunque, che se il rapporto relativo ai tributi è stato definito, non è più dovuto alcun importo relativo alla sanzione.
L’annullamento della sanzione, che non rappresenta un’entrata del bilancio europeo e per la quale non vi sono dunque vincoli per il legislatore nazionale, costituisce un aspetto di indubbio vantaggio per la definizione, dal punto di vista del contribuente. La circolare chiarisce che “l’integrale pagamento di tutte le poste indicate nell’atto impugnato relativo ai tributi, compresi eventuali accessori (e, quindi, anche gli interessi), e la rinuncia all’impugnazione di tale atto regolarmente effettuata ai fini processuali, determinerà il passaggio” da controversia relativa sia ai tributi che alla sanzione, a contenzioso relativo esclusivamente alla sanzione collegata al tributo.
La domanda di definizione agevolata va presentata dal soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio. La circolare chiarisce che, per ciascuna controversia, deve essere presentata un’autonoma domanda e che, ove con il ricorso siano stati impugnati più atti, il contribuente deve presentare una domanda per ciascun atto impugnato.
I due adempimenti necessari per la chiusura delle liti, la presentazione della domanda e il pagamento degli importi, non devono avvenire in una successione determinata, ma devono comunque essere perfezionati entro il termine ultimo del 30 giugno 2023. Qualora, a tale data, la domanda non risulti completa o corretta oppure non sia stato eseguito il pagamento, quanto meno della prima rata, la definizione non potrà considerarsi perfezionata.
Il versamento degli importi dovuti, per le somme superiori ai 1.000 euro, può avvenire in forma rateizzata, fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Per la prima rata è prevista la scadenza del 30 giugno 2023, con le successive scadenze entro il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno. Per le rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali, calcolati dalla data di pagamento della prima rata.
La definizione si realizza con il pagamento della prima rata, mentre l’inadempimento rispetto al piano di pagamento rateale non fa perdere i benefici della definizione agevolata, ma comporta la riscossione coattiva degli importi residui dovuti.