Il trattamento di non imponibilità per la triangolazione interna è inapplicabile se il trasporto della merce all’estero non è commissionato dal primo fornitore, ma dal promotore dell’operazione. È questo il principio stabilito dalla risposta dell’Agenzia delle entrate all’interpello n. 238/2023, la quale ha chiarito che in casi come questo, il soggetto intermedio non può beneficiare del regime di non imponibilità, ma è tenuto al pagamento dell’Iva.
Il caso sottoposto all’Agenzia delle entrate riguarda una Società che cura il trasporto e la spedizione dei beni, acquistati dal fornitore, assumendosene i rischi e le perdite fino alla consegna dei beni fuori dall’Ue. La Società, acquista la disponibilità dei beni nel territorio italiano e di conseguenza la cessione intercorrente tra la stessa e il primo cedente italiano rileva come cessione di beni nazionali. Di conseguenza, la transazione, ai fini Iva, dá origine a una cessione di beni interna imponibile tra il fornitore e la società, seguita da una cessione all’esportazione tra quest’ultima e il cliente estero.
L’Agenzia, tuttavia, ha specificato che se il trasferimento avviene tra la Società e il cliente extra Ue, nell’ambito di un’operazione complessa inquadrabile come prestazione di servizi, il trattamento Iva della prestazione, configurabile come operazione principale si estende anche all’operazione di fornitura di beni.
L’interpretazione dell’Agenzia si contrappone tuttavia all’orientamento della Corte di cassazione, la quale, con la sentenza n. 4098 del 4 aprile 2000, ha affermato che un’operazione triangolare non presuppone necessariamente che il trasporto dei beni nell’altro Stato membro avvenga “a cura o a nome del cedente”.
Lo scopo della norma è infatti quello di evitare operazioni fraudolente che si possono verificare nel caso in cui il cessionario nazionale possa autonomamente, e cioè al di fuori di un preventivo regolamento contrattuale con il cedente, decidere di esportare i beni in un altro Stato membro.