Le sanzioni doganali devono essere proporzionate all’importo dei dazi non versati e alla condotta dell’operatore.

È il principio stabilito dalla Corte di Giustizia europea, con la sentenza 23 novembre 2023, C-653/22. Con tale pronuncia, la Corte ha precisato che una sanzione del 50% dei diritti contestati può essere ritenersi proporzionata, se all’interno dell’ordinamento nazionale di riferimento sono previste sanzioni che considerano il livello di diligenza dell’importatore.

Nella vicenda esaminata dal giudice europeo, una società ungherese aveva acquistato biciclette e parti di biciclette da Taiwan, dichiarando l’origine taiwanese, sulla base dei certificati rilasciati dalla Camera di Commercio taiwanese. A seguito di un’indagine Olaf, tuttavia, la Dogana ha contestato l’origine dichiarata, ritenendo che i prodotti fossero in realtà di origine cinese. Oltre al dazio antidumping previsto per le biciclette di origine cinese, l’amministrazione ungherese ha irrogato una sanzione pari al 50% dei diritti doganali.

Nel caso in esame, il giudice europeo ha ritenuto che la normativa ungherese preveda sanzioni adeguatamente attenuate, in caso di errore commesso in buona fede dell’importatore.

Il sistema sanzionatorio ungherese prevede, infatti, sanzioni differenti a seconda della condotta dell’importatore. In particolare, la sanzione può variare dal 200% dei dazi contestati, se l’operatore ha agito in mala fede, fino al 25% nel caso in cui l’importatore in buona fede rettifichi l’errore. In tale contesto, una sanzione pari al 50% della pretesa può ritenersi legittima.

Rispetto al sistema ungherese, nel nostro ordinamento sono previste sanzioni molto più gravose per gli operatori. L’Autorità italiana, infatti, può applicare sanzioni fino al 600% dei maggiori diritti accertati. Si tratta di sanzioni irragionevolmente elevate, che spesso non tengono conto della natura meramente colposa dell’errore commesso dall’importatore.

Garantire la proporzionalità delle sanzioni doganali è anche uno degli obiettivi della legge delega per la riforma fiscale italiana (l. 111/2023). In attesa che la riforma operi una significativa riscrittura dell’art. 303 Tuld, è compito del giudice valutare se le sanzioni irrogate dalla Dogana siano proporzionali ai maggiori dazi accertati e alla condotta dell’operatore. Le sanzioni doganali, infatti, possono essere disapplicate o rideterminate dal giudice, se non rispettano il principio europeo di proporzionalità (art. 42, Reg. UE 952/2013).