Pubblicato su “Italia Oggi
di Sara Armella
Minori ostacoli per ottenere la certificazione Aeo e chiarimenti su reati e infrazioni che ne precludono il riconoscimento. La circolare n. 9 di Agenzia delle dogane e dei monopoli sostituisce la precedente 36/D del 2007, con due obiettivi: aggiornare procedure e modalità applicative rispetto alla recente disciplina europea e fornire linee guida agli uffici allo scopo di assicurare parità di trattamento sul territorio nazionale.

Un punto centrale è rappresentato dalla natura personale dell’autorizzazione; per ottenere i benefici e le semplificazioni previsti è l’azienda che deve avere conseguito il riconoscimento, non essendo sufficiente che il rappresentante doganale o un altro soggetto della catena logistica rivesta tale status. Viene così chiarito che possono diventare Aeo i produttori, gli importatori, gli esportatori, i depositari, i vettori e gli spedizionieri, oltre a tutti i soggetti la cui attività è connessa all’applicazione della legislazione doganale, con l’esclusione però dei consulenti e degli operatori economici che operano soltanto all’interno del territorio doganale dell’Unione europea. L’istante deve utilizzare il proprio codice Eori, per consentire ad ADM la verifica sulla tracciabilità e la conformità delle operazioni riferibili al richiedente.

La circolare individua quali reati possono precludere il rilascio dell’autorizzazione, sottolineando in particolare la distinzione tra le modalità di gestione dei “reati gravi” rispetto alle “infrazioni doganali e fiscali”. Per queste ultime l’arco temporale da prendere in considerazione è di tre anni dal momento in cui l’illecito è stato commesso, mentre per i “reati gravi” non vi è nessun limite temporale.

Proprio con riferimento all’assenza di limite, è stato precisato in relazione ai reati gravi che, nonostante la presenza di una sentenza di condanna irrevocabile, è possibile ritenere comunque soddisfatto il criterio della conformità in una serie di ipotesi ora chiaramente indicate: riabilitazione, amnistia, prescrizione del reato, oblazione, patteggiamento, abolizione del reato, morte del reo.

Altro tema oggetto di incertezza ha riguardato l’individuazione dei caratteri che contraddistinguono i “reati gravi”, ostativi al rilascio o al mantenimento dello status. A tale riguardo, è stato chiarito che devono essere considerati tali i delitti non colposi di natura tributaria, finanziaria, fallimentare o contro la pubblica amministrazione, quelli con finalità di terrorismo o eversione, i reati previsti dal codice civile in materia societaria e quelli puniti con la pena edittale massima di almeno cinque anni di reclusione. L’elenco, tuttavia, non è tassativo, per cui se gli uffici periferici dovessero ritenere grave un reato diverso da quelli elencati o, viceversa, non grave un reato ivi incluso, dovranno avviare un confronto con la struttura territoriale che, qualora ritenga di condividere la posizione dell’ufficio, sottoporrà la questione all’ufficio Aeo centrale.

Viene chiarito che sono ininfluenti sia le infrazioni che i reati commessi dalle persone fisiche nell’ambito della loro sfera privata e che, dunque, non sono di ostacolo al riconoscimento dello status nei confronti della società.

La circolare aggiorna gli operatori sugli accordi di mutuo riconoscimento, in forza del quali l’impresa esportatrice Aeo può beneficiare, alla dogana di destinazione, di minori controlli e semplificazioni, a vantaggio della rapidità dei tempi di consegna. I Paesi che riconoscono lo status Aeo europeo attualmente sono Stati Uniti, Cina, Giappone, Regno Unito, Svizzera, Norvegia e Moldavia.