Pubblicato su “Italia Oggi”
di Sara Armella e Tatiana Salvi
Previsto un unico modello di dichiarazione in Dogana per le movimentazioni di somme di denaro superiori a 10 mila euro, ma restano al momento escluse dall’obbligo le carte prepagate. La circolare dell’Agenzia delle dogane 7/05/2024, n. 12/D introduce alcuni importanti chiarimenti sui controlli effettuati sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Nell’ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la normativa europea e nazionale relativa alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” ha introdotto uno specifico sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’UE e dal territorio nazionale, che movimentano importi pari o superiori ai 10 mila euro.
In particolare, è previsto l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (Reg. UE 2018/1672) che per le movimentazioni da o verso un altro Stato membro UE (d.lgs. 195/2008).
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle dogane ha introdotto un unico modello di dichiarazione, con alcune importanti novità. In particolare, per le operazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea, l’obbligo di dichiarazione riguarda banconote, monete, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili al portatore, monete d’oro, pepite e lingotti. Da rilevare che rientrano nella definizione di “denaro contante” anche le carte prepagate ma, non essendo stato ancora adottato un atto delegato in materia, non è ancora obbligatorio dichiararle.
Più ristretto, invece, l’ambito di applicazione della dichiarazione per i trasferimenti all’interno dei Paesi europei, per i quali vi è l’obbligo di indicare esclusivamente le banconote, le monete metalliche e gli strumenti negoziabili al portatore, con l’esclusione dunque per l’oro da investimento e le monete non aventi corso legale.
La previsione dell’obbligo della dichiarazione nasce dall’esigenza di assicurare una rilevazione globale delle movimentazioni di capitali. La sanzione amministrativa prevista per l’omissione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo o penale correlati al trasferimento del contante. Illiceità che, nei casi in cui vi siano indizi di una possibile correlazione tra il denaro e le attività criminose contemplate dalla normativa di settore, possono riguardare anche casistiche relative a trasferimenti di somme inferiori alla soglia dei 10 mila euro.
La sanzione, inoltre, può essere applicata anche alle ipotesi di frazionamento elusivo, quando l’importo superiore a 10 mila euro è suddiviso in due o più operazioni realizzate in un arco temporale ravvicinato o quando la somma complessiva è ripartita tra due o più componenti di uno stesso gruppo.
Ipotesi diversa riguarda il trasporto, da parte di un’unica persona, di denaro contante di importo pari o superiore alla soglia di 10 mila euro per conto di un accompagnatore: anche in questo caso, il soggetto che trasporta il contante senza adempiere all’obbligo dichiarativo sarà passibile di sanzione.