Pubblicato su “Italia Oggi”
di Sara Armella
Ampio spazio agli spedizionieri doganali, a cui l’Agenzia delle dogane attribuisce la funzione di esperti per il rilascio di autorizzazioni e certificazioni. Il ruolo del doganalista, che da sempre opera accanto alle imprese, diventa ora centrale anche per l’ottenimento della certificazione AEO, alla base di molte agevolazioni riconosciute dalle Dogane. La circolare 20/05/2024, n. 14/D attribuisce, infatti, un compito importante agli spedizionieri doganali, che in qualità di esperti potranno fornire le proprie valutazioni all’Agenzia, accelerando il rilascio di numerose autorizzazioni.
L’obiettivo, infatti, è semplificare l’iter amministrativo, riducendo i tempi di audit e velocizzando il processo decisionale. Resta, però, la possibilità, per l’Agenzia, di ripetere l’audit in autonomia.
Se da un lato la riforma doganale in fase di approvazione allarga il perimetro dei soggetti che possono svolgere l’attività di rappresentante doganale diretto, estendendo tale opzione anche alle imprese certificate AEO, dall’altra la circolare in commento rafforza le prerogative dei doganalisti e dei Cad (Centri di assistenza doganale). Si tratta di un importante riconoscimento, che di fatto delega alla categoria professionale dei doganalisti una serie di attestazioni, alla base di autorizzazioni e significative semplificazioni.
Tra queste, vi sono, per esempio, l’autorizzazione al pagamento differito e periodico, l’utilizzo di una garanzia globale, la dichiarazione semplificata, l’autorizzazione per i depositi doganali, nonché quella per il perfezionamento e per il destinatario autorizzato.
L’art. 29 Reg. UE 2447/2015 (RE) conferisce ampia rilevanza all’attività professionale degli spedizionieri doganali, invitando le Autorità doganali a tenere in considerazione le conclusioni degli esperti nei procedimenti per l’accertamento della sussistenza dei criteri per il rilascio di certificazioni e autorizzazioni.
In particolare, il professionista potrà attestare che l’impresa è dotata di un efficace sistema di gestione delle scritture contabili e di tracciabilità delle operazioni doganali, nonché di un sistema di controllo interno (art. 39, lett. b), Reg. UE 952/2013, Cdu). L’esperto potrà certificare, inoltre, la comprovata solvibilità finanziaria della società, ossia la sua regolarità nel pagamento dei diritti doganali (art. 39, lett. c), Cdu) e la presenza di adeguati standard di sicurezza (art. 39, lett. e), Cdu). Tra i requisiti che saranno oggetto di valutazione da parte dell’esperto, vi è, infine, l’adozione, da parte dell’operatore, di un modello organizzativo di gestione e controllo ai sensi del d.lgs. 231/2001.
Occorre rilevare che se il doganalista è certamente esperto in materia doganale, la sua valutazione potrebbe risultare più complessa in relazione alla verifica della contabilità e dei bilanci, così come per l’adeguatezza del modello 231. In relazione a tali aspetti potrebbe essere fondamentale, infatti, anche una valutazione fiscale e legale.
Quanto ai requisiti, potranno svolgere la funzione di “esperti” i doganalisti e i Cad che siano in possesso di un attestato, rilasciato dal Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali, che riconosca lo svolgimento di un’adeguata attività di formazione negli ultimi tre anni e il regolare versamento delle quote di iscrizione all’Albo professionale. Tale requisito non è necessario se il doganalista è in possesso dell’autorizzazione AEO. Ulteriore condizione richiesta dalla circolare è che non ricorrano le circostanze previste dall’art. 127 RE, ossia che non vi sia nessuna forma di controllo tra il doganalista e la società.