Pubblicato su “QuotidianoPIÙ” del 18/05/2024
di Sara Armella e Tatiana Salvi

Rafforzati gli scambi commerciali tra UE e Nuova Zelanda, ma nel rispetto dei diritti civili, degli standard climatici e dei protocolli sul lavoro forzato. Lo scorso 1° maggio è entrato in vigore l’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda, che introduce per la prima volta un’intesa commerciale sulla lotta alla manodopera forzata e sulla violazione delle norme internazionali in materia di lavoro.

Le principali tematiche dell’Accordo

Il nuovo accordo, raggiunto in uno spirito di rinnovata cooperazione politica, oltre a eliminare le tariffe all’importazione per alcune tipologie di prodotti e introdurne altre in misura agevolata, promuove un partenariato più solido anche su tematiche attuali, come la lotta al cambiamento climatico sostenuta dall’Accordo di Parigi.

Quello tra UE e Nuova Zelanda è considerato, infatti, uno degli impegni più ambiziosi mai presi nell’ambito dello sviluppo sostenibile, della tutela dei diritti umani e delle minoranze. Ridotti, inoltre, i sussidi sui combustibili fossili e vietato il monopolio sui prodotti energetici e sulle materie prime.

Al centro dei temi oggetto di intesa vi è l’introduzione di sanzioni, nei confronti degli operatori economici, in caso di gravi violazioni delle convenzioni internazionali in materia di diritti sul lavoro. L’accordo mira, infatti, a garantire diritti quali la libertà di associazione e l’effettivo riconoscimento del diritto alla contrattazione collettiva, l’eliminazione di qualunque forma di lavoro forzato e di lavoro minorile, oltre all’eliminazione di pratiche di discriminazione lavorativa.

In caso di violazione, le sanzioni prevedono l’obbligo di risarcire la persona offesa. In alternativa può essere prevista la sospensione dall’applicazione degli obblighi previsti dalle norme contenute nell’accordo.

Un altro importante tema è rappresentato dall’introduzione di una norma dedicata alla parità di genere. Per la prima volta all’interno di un accordo UE, è stata promossa l’attuazione delle direttive nell’ambito delle convenzioni ONU sulla parità di genere e sui diritti delle donne.

L’accordo raggiunge, inoltre, un compromesso dal punto di vista dello sviluppo sostenibile nel settore dell’alimentazione. L’Unione europea e la Nuova Zelanda si sono impegnate a definire un sistema che assicuri cibo sufficiente e un accesso sicuro all’alimentazione per le generazioni attuali e future, istituendo, per di più, un Comitato indipendente composto dai rappresentanti dei Governi membri dell’accordo.

Un’ulteriore importante novità in tema di sostenibilità ambientale è rappresentata dall’introduzione di una cooperazione rafforzata generale per la riduzione dei sussidi sui carburanti fossili, nella cui campagna di riforma sono impegnate sia l’Unione europea che lo Stato neozelandese.

In particolare, l’accordo spinge gli altri Stati membri della World Trade Organization (WTO) a proseguire i lavori di riforma per l’introduzione di una nuova disciplina per il monitoraggio dei combustibili fossili, anche attraverso una maggiore trasparenza, che consenta di valutare quali siano gli effetti economici-commerciali e ambientali dei programmi di finanziamento dei combustibili fossili.

Particolare attenzione anche al tema della tutela dei diritti delle minoranze. L’UE e la Nuova Zelanda hanno previsto, ad esempio, una serie di benefici nei confronti della popolazione Maori, facilitando gli scambi commerciali dei loro prodotti, come il miele Manuka.

Tempistiche

L’accordo tra Unione europea e Nuova Zelanda entrato in vigore soltanto il 1° maggio 2024, rappresenta il risultato di una travagliata fase di negoziati avviata nel 2018.

Nel corso delle trattative entrambe le parti hanno sollevato una serie di importanti questioni. Sia l’Unione europea che la Nuova Zelanda si sono impegnate a tutelare le proprie risorse agricole nella strategia negoziale. La Nuova Zelanda rappresenta, infatti, un importante e competitivo produttore ed esportatore di prodotti agricoli.

Le trattative si sono definitivamente concluse nel giugno 2022. Soltanto un anno dopo (9 luglio 2023), l’accordo è stato firmato dalle parti ed è stato successivamente adottato nel novembre dello stesso anno.

I beni e servizi interessati dalle nuove tariffe

Grazie al nuovo accordo di libero scambio tra Unione europea e nuova Zelanda, gli operatori economici dell’UE avranno la possibilità di usufruire di rilevanti vantaggi nei rapporti economici con tale Paese. Nello specifico, l’accordo rimuove la totalità delle tariffe all’importazione dall’Unione europea verso la Nuova Zelanda e riduce del 91% le tariffe per i prodotti che arrivano in UE dai territori neozelandesi.

Sul fronte europeo, dunque, prodotti come vino, dolciumi, cioccolato, biscotti e carne suina possono ora fruire del c.d. dazio zero all’importazione, determinando un taglio di circa 142 milioni di euro annui di dazi. Sui prodotti agricoli sensibili come la carne bovina e ovina, i prodotti lattiero-caseari, etanolo e mais dolce è invece garantita una più attenta protezione attraverso contingenti tariffari specifici. Anche per quanto concerne i prodotti neozelandesi sono state previste quote agevolate per le importazioni in UE di varie tipologie di carne, formaggi, burro, latte in polvere, frutta e verdura.

Con riguardo ai servizi, si guarda a una maggiore fruibilità dei settori chiave del mercato neozelandese, anche se, attualmente, l’UE risulta esportare più del doppio di quanto importa: 2,6 miliardi di euro di servizi prestati da imprese dell’UE a clienti neozelandesi, contro 1,1 miliardi di euro di servizi prestati a clienti dell’UE da imprese in Nuova Zelanda. Attenzione anche ai servizi di spedizione e consegna e alle attività neozelandesi di appalto pubblico, per le quali si cerca di garantire un migliore accesso alle imprese unionali.

Proprio in virtù del nuovo sistema di tariffe, sono state concordate importanti regole di origine preferenziale, volte a garantire agevolazioni tariffarie ai soli prodotti trasformati in modo significativo all’interno del territorio unionale o neozelandese. È, infatti, in base all’accordo di libero scambio che devono essere determinate le tariffe preferenziali dei singoli prodotti. La documentazione di origine può essere fornita, alternativamente, dall’esportatore, mediante un’apposita dichiarazione di origine, o dall’importatore, tramite esplicita richiesta di trattamento preferenziale sulla base carattere originario delle merci importate.

Un inedito sistema di protezione delle Indicazioni geografiche

Introdotto, inoltre, un sistema di protezione per le indicazioni geografiche delle parti coinvolte nell’Accordo (allegato 18-B dell’accordo).

L’elenco completo conta 163 tra i più rinomati prodotti tradizionali del settore agroalimentare e oltre duemila nomi tra vini e alcolici dell’Unione europea (come il Prosecco o lo Champagne). Tra le IGP italiane figurano alcuni tra i prodotti alimentari e le bevande più noti della penisola, orgoglio del marchio Made in Italy, come la mozzarella di bufala, l’aceto balsamico di Modena o il Parmigiano reggiano.

Secondo le previsioni dell’UE, questo inedito sistema renderà la Nuova Zelanda un mercato sempre più conveniente e competitivo. Le vendite potrebbero portare a un aumento dell’export pari ad almeno 4,5 miliardi di euro annui, il doppio dei valori attuali.