A seguito di una sentenza di primo grado che annulla, in tutto o in parte, l’accertamento, l’Agenzia delle dogane non può avviare la procedura di riscossione dei diritti pretesi. È questo il principio stabilito dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 11 aprile 2024, C-770/2022.

La questione pregiudiziale aveva ad oggetto l’interpretazione degli artt. 44 e 45 del Codice doganale UE, ai sensi dei quali la presentazione di un ricorso non produce l’effetto sospensivo del provvedimento impugnato.

Il dubbio del giudice nazionale era rappresentato dal rapporto fra il contenuto della norma europea e l’ordinanza della Corte di Cassazione 13 ottobre 2020, n. 22012, con la quale i giudici di legittimità avevano escluso l’applicazione dell’articolo 69, comma 1, del decreto legislativo n. 546/1992, che prevede, invece, l’immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente.

I giudici europei hanno chiarito che gli articoli 44 e 45 del Cdu si applicano soltanto ai ricorsi relativi alle decisioni sull’applicazione della normativa doganale adottate dalle Autorità doganali e non, invece, alle decisioni giudiziarie che statuiscono su tali ricorsi.

Le norme del Codice doganale UE, pertanto, non precludono agli Stati membri la possibilità di prevedere a livello nazionale una disposizione che conferisca immediata esecutività ad una sentenza di annullamento del provvedimento impugnato, impedendo all’Autorità finanziaria di procedere con la riscossione dell’importo preteso.