È necessario provare l’utilizzo a carattere commerciale dell’unità da diporto per accedere all’esenzione accise. È il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza 25 marzo 2024, n. 8037, secondo la quale non è sufficiente la stipulazione di un contratto di locazione o noleggio per accedere al beneficio, essendo indispensabile che il contribuente dimostri l’effettivo utilizzo dell’imbarcazione a finalità commerciali.
Al fine di facilitare la libera prestazione di servizi a livello unionale, la direttiva CE 2003/96 stabilisce che i prodotti energetici impiegati come carburanti su imbarcazioni costituenti unità da diporto sono esenti da accisa sui rifornimenti. I natanti che, al contrario, sono utilizzati per scopi privati, diversi cioè dal trasporto di passeggeri o dalla prestazione di servizi, non possono beneficiare di tale esenzione.
Nel caso portato all’esame della Suprema Corte, l’Agenzia delle dogane aveva accertato a un armatore maggiori accise sui carburanti utilizzati da un’unità da diporto la quale, secondo l’Ufficio, sebbene costituisse oggetto di un contratto di noleggio, sarebbe stata impiegata esclusivamente e in modo continuato a scopo ricreativo.
Tale condizione, ribadisce l’Agenzia, impediva al contribuente di usufruire del regime di bunkeraggio.
La Corte di Cassazione ha confermato l’impostazione dell’Amministrazione doganale, non ritenendo sufficiente, per l’esenzione dall’accisa in capo al noleggiatore, la mera sottoscrizione di un contratto di noleggio o locazione, essendo, invero, onere del contribuente dimostrare anche il concreto utilizzo commerciale dell’imbarcazione in questione.
Secondo la Cassazione non può trovare applicazione il Codice italiano della nautica da diporto, il cui art. 2, comma 1, lett. a), laconicamente, riconosce l’utilizzazione ai fini commerciali di un’imbarcazione nell’ipotesi in cui tale unità è oggetto di contratti di locazione e di noleggio. In base al fondamentale principio del primato del diritto dell’Unione europea, infatti, in caso di contrasto tra diritto interno e diritto unionale, la norma nazionale non può essere applicata. Il Codice della Navigazione, pertanto, non può derogare il contenuto della direttiva 2003/96.
Sara Armella