Dal 30 aprile sono scattati i nuovi controlli alla frontiera inglese, per i prodotti alimentari e ortofrutticoli a medio rischio provenienti dall’Unione europea; la novità interessa, in particolare, i prodotti di origine animale o vegetale, come latticini, uova, carne e piante. Introdotti nuovi controlli documentali e fisici, sulla base di un sistema di analisi dei rischi elaborato dalla Dogana britannica e l’obbligo di utilizzare appositi posti di controllo frontalieri, dove avverranno anche le eventuali ispezioni.
Per chi esporta il primo passo consiste nel classificare correttamente il bene, inserendo la relativa voce di classifica doganale all’interno della banca dati Trade tariff del Regno Unito, la quale distingue le merci in relazione a diversi livelli di rischio. Infatti, i prodotti sottoposti a controlli sanitari e fitosanitari sono classificati in categorie ad alto, medio e basso rischio, da cui dipende l’intensità dei controlli alle frontiere, nonché l’obbligo di certificati sanitari e di altra documentazione.
Per le importazioni di prodotti agroalimentari provenienti dall’Unione europea sono richieste la pre-notifica, a cura dell’importatore, e il certificato sanitario o fitosanitario, a cura dell’esportatore, che lo richiede all’autorità sanitaria del Paese di partenza, per i prodotti animali e vegetali a medio rischio e gli alimenti e mangimi (non di origine animale) ad alto rischio. Per i prodotti animali e vegetali ad alto rischio sono invece necessari sia l‘obbligo di certificazione che i controlli all’ingresso nel Regno Unito.
Le novità prevedono, per i prodotti di origine animale a medio rischio e alimenti e mangimi ad alto rischio non di origine animale, controlli documentali nel 100% dei casi e controlli di identità e fisici in una percentuale significativa, variabile tra l’1% ed il 30%. Per le piante e prodotti vegetali a medio rischio sono invece previsti controlli documentali, d’identità e fisici intorno al 3%, salvo diversa valutazione del rischio da parte delle autorità preposte.
Fa già discutere la nuova tariffa, da un minimo di 10 e un massimo di 29 sterline, per ogni prodotto sottoposto ai nuovi adempimenti. La tariffa richiesta dalla Dogana Uk a copertura dei costi di ispezione e controllo è dovuta anche in assenza di controlli, aspetto che fa dubitare della sua legittimità in base all’Accordo Brexit, il quale prevede, per i prodotti europei, l’assenza di dazi e tasse di effetto equivalente ai dazi doganali. Sono tasse di effetto equivalente gli oneri economici dovuti in corrispondenza del passaggio della frontiera, senza che a essi corrispondano effettivi servizi resi a favore dell’importatore, nozione in cui parrebbe rientrare la nuova tariffa.
Oltre ai costi amministrativi per i nuovi adempimenti e alla tariffa, occorrerà tenere presente anche quella applicata dall’Autorità sanitaria portuale (per i prodotti di origine animale) o dall’Animal and Plant health agency (per piante e prodotti delle piante). Da considerare, inoltre, che laddove le merci non transiteranno per un centro di controllo di gestione governativa ma attraverso un centro gestito privatamente, le tariffe saranno stabilite in autonomia.