Previsto un unico modello di dichiarazione in Dogana per le movimentazioni di somme di denaro superiori a 10 mila euro, ma restano al momento escluse dall’obbligo le carte prepagate. La circolare dell’Agenzia delle dogane 7/05/2024, n. 12/D introduce alcuni importanti chiarimenti sui controlli effettuati sul denaro contante in entrata e in uscita dal territorio nazionale. Nell’ottica di prevenire il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo, la normativa europea e nazionale relativa alle movimentazioni transfrontaliere di “denaro contante” ha introdotto uno specifico sistema di controlli nei confronti delle persone fisiche, in entrata o in uscita dall’UE e dal territorio nazionale, che movimentano importi pari o superiori ai 10 mila euro.

In particolare, è previsto l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione al primo ufficio doganale di confine, sia per le movimentazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea (Reg. UE 2018/1672) che per le movimentazioni da o verso un altro Stato membro UE (d.lgs. 195/2008).

Con la circolare in commento, l’Agenzia delle dogane ha introdotto un unico modello di dichiarazione, con alcune importanti novità. In particolare, per le operazioni in entrata o in uscita dall’Unione europea, l’obbligo di dichiarazione riguarda banconote, monete, assegni, vaglia cambiari e altri strumenti negoziabili al portatore, monete d’oro, pepite e lingotti. Da rilevare che rientrano nella definizione di “denaro contante” anche le carte prepagate ma, non essendo stato ancora adottato un atto delegato in materia, non è ancora obbligatorio dichiararle. La sanzione amministrativa prevista per l’omissione della dichiarazione si perfeziona a prescindere da eventuali ulteriori profili di illiceità di rilievo amministrativo o penale correlati al trasferimento del contante.

Nella stessa ottica, l’Agenzia delle dogane ha introdotto, con la circolare 29/05/2024, n. 15/D, nuove modalità di presentazione delle dichiarazioni valutarie, applicabili al settore del traffico commerciale marittimo, crocieristico e alla nautica da diporto. L’obiettivo è agevolare gli adempimenti, in attesa dell’implementazione di un nuovo sistema telematico per la trasmissione delle dichiarazioni valutarie.

Se il denaro non viene materialmente sbarcato o imbarcato dal mezzo di trasporto, i comandanti e gli armatori potranno presentare la dichiarazione via pec, presso l’Ufficio delle dogane competente per territorio prima dell’attraversamento della frontiera. Nel diverso caso in cui si debba procedere alle operazioni di imbarco o sbarco di denaro contante di importo pari o superiore a 10mila euro è invece previsto che i soggetti tenuti agli obblighi dichiarativi dovranno recarsi fisicamente presso l’Ufficio doganale competente per il primo punto di entrata o per l’ultimo punto di uscita del territorio nazionale, per il deposito e la registrazione della dichiarazione.

 

Sara Armella