In caso di contrabbando, il sequestro e la confisca della merce non estinguono l’obbligazione in relazione all’Iva, che sarà comunque dovuta a seguito dell’introduzione irregolare nel territorio doganale dell’Unione europea. A chiarirlo è l’Agenzia delle dogane con la circolare 17/05/2024, n. 13/D, che si allinea ai principi espressi dalla Corte di Giustizia europea, stabilendo che, in caso di sequestro o confisca, l’estinzione dell’obbligazione opera soltanto in relazione a dazi e accise.

Secondo la normativa doganale, l’obbligazione si estingue se la merce introdotta in modo irregolare nel territorio UE è oggetto di sequestro e di successiva confisca (articolo 124, Codice doganale dell’unione europea, Reg. UE 952/2013). A seguito della confisca, pertanto, i dazi all’importazione non sono dovuti.

La soluzione fornita dalle Dogane si richiama ai principi espressi dalla Corte di Giustizia UE con la sentenza 7 aprile 2022, C-489/20. Secondo i giudici europei, occorre distinguere tra l’estinzione dell’obbligazione doganale, disciplinata dal Cdu, e l’estinzione dell’obbligazione connessa all’Iva e alle accise. In particolare, è necessario verificare se tali imposte identificano il momento impositivo con la semplice introduzione irregolare della merce in Dogana o con la successiva immissione in consumo, ai fini Iva. Esiste, infatti, una netta distinzione tra immissione in libera pratica, intesa come il semplice sdoganamento della merce, e l’effettiva immissione al consumo, che coincide con l’inserimento del bene nel circuito economico nazionale (Corte di Giustizia UE, 10 luglio 2019, C-26/18).

Sulla base di tale distinzione, l’estinzione dell’obbligazione doganale conseguente al sequestro e alla successiva confisca della merce introdotta irregolarmente nel territorio UE non dovrebbe comportare anche l’estinzione dell’obbligazione tributaria Iva e accise nel caso in cui l’introduzione irregolare sia già avvenuta al momento del sequestro.

La circolare osserva che tale principio è sicuramente applicabile in ambito Iva (art. 70, direttiva CE 2006/112). Tale distinzione, invece, è venuta meno in ambito accise, a seguito dell’entrata in vigore della nuova direttiva UE 2020/262. La normativa accise specifica, infatti, che per “immissione in consumo” si intende l’importazione di merci soggette ad accisa (salvo il caso in cui la merce sia vincolata a un regime di sospensione) o il loro ingresso irregolare. L’immissione in consumo si realizza a meno che l’obbligazione doganale sia estinta a seguito di sequestro e confisca (art. 2, d.lgs 504/1995). In materia di accise, pertanto, il sequestro e la conseguente confisca della merce, anche se successivi all’introduzione irregolare, estinguono l’obbligazione tributaria.

Sara Armella